Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47276/2023, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso è manifestamente infondato o mira a una rivalutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questo provvedimento analizza un caso emblematico relativo a reati ambientali, offrendo spunti preziosi sulla distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto.
Il Caso in Analisi: Autolavaggio Abusivo e Rifiuti Pericolosi
I fatti alla base della decisione riguardano la gestione di un’attività imprenditoriale. Il responsabile tecnico e la legale rappresentante di una società erano stati condannati nei due gradi di merito per aver gestito un autolavaggio abusivo e per aver accumulato una notevole quantità di rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi, tra cui amianto e batterie d’auto. Le sentenze di primo e secondo grado avevano accertato la loro responsabilità, giungendo a una decisione di ‘doppia conforme’. Contro la sentenza della Corte d’Appello, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
I ricorrenti hanno basato il loro appello su tre motivi principali, tutti giudicati dalla Suprema Corte come generici e infondati.
La questione della responsabilità
I ricorsi contestavano la ricostruzione dei fatti e l’attribuzione di responsabilità. Tuttavia, la Corte ha osservato che tali motivi si limitavano a chiedere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di merito, attività che esula dalle competenze della Cassazione. Le corti inferiori avevano già ampiamente motivato la presenza di un’attività illecita sulla base di prove concrete.
Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto
Un altro motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, il ricorso inammissibile è scaturito dalla genericità della censura. La Corte d’Appello aveva già escluso tale beneficio con una motivazione logica e adeguata, basata sulla natura e quantità dei rifiuti (inclusi quelli pericolosi) e sulla reiterazione dell’attività illecita nel tempo.
La contestazione sulla quantificazione della pena
Infine, i ricorrenti lamentavano un’eccessiva severità della pena. La Cassazione ha respinto anche questa censura, evidenziando come la pena inflitta fosse vicina al minimo edittale e fossero già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: quando la pena è al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente che il ragionamento del giudice sia desumibile dal complesso della sentenza.
La Decisione della Cassazione e le sue conseguenze
Di fronte a motivi così palesemente infondati e orientati a un riesame del merito, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che i ricorsi erano ‘articolati in fatto’ e richiedevano una ‘rivalutazione non consentita’. In sostanza, gli imputati non contestavano la violazione o l’errata applicazione di una norma di legge, ma la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non hanno scalfito la logicità e la coerenza delle sentenze precedenti.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare vizi di legittimità e non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e generici. I ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita in sede di legittimità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di escludere la particolare tenuità del fatto a causa della natura e della quantità dei rifiuti accumulati (che includevano materiali pericolosi come amianto e batterie d’auto) e della reiterazione nel tempo dell’attività illecita.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47276 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47276 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RONCOFREDDO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di COGNOME NOME (responsabile tecnico della società) e di COGNOME NOME (legale rappresentante della società) sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.
Del tutto generici i motivi sulla responsabilità in quanto le decisioni di merito – con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, in doppia conforme – evidenziano la presenza di un autolavaggio abusivo e di un cumulo di rifiuti (anche di rifiuti pericolosi).
Del tutto generico il motivo sul 131 bis, cod. pen. in quanto la sentenza impugnata con adeguata motivazione, non illogica e neanche contraddittoria, esclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto in relazione alla natura e quantità dei rifiuti (anche pericolosi, amianto e batterie auto); inoltre l’attività illecita era reiterata nel tempo.
Relativamente al trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata indicando la pena vicino al minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ; del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, COGNOME e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, COGNOME, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, COGNOME e altro, Rv. 25646401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023