Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di una richiesta volta a ottenere una nuova lettura dei fatti già ampiamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
I fatti del caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna. Le doglianze principali riguardavano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131 bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva. In sostanza, l’imputato sosteneva che la sua condotta, un’evasione, non fosse così grave e che meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Corte d’Appello e il ricorso inammissibile
La Corte d’Appello aveva già respinto tali richieste con argomentazioni precise. I giudici di secondo grado avevano sottolineato la “particolare offensività” del comportamento dell’imputato. Egli, infatti, non solo aveva violato gli arresti domiciliari, ma si era recato presso l’abitazione dell’ex coniuge per litigare e, all’arrivo delle forze dell’ordine, era fuggito. Questi elementi, uniti ai numerosi precedenti penali a suo carico e all’assenza di elementi positivi di valutazione, avevano convinto la Corte a negare qualsiasi beneficio.
Di fronte a questa motivazione, il ricorso in Cassazione è stato giudicato meramente riproduttivo di questioni già decise e teso a sollecitare una rilettura alternativa delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte, il cui compito è il controllo di legittimità e non di merito.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto era estraneo al sindacato di legittimità. I giudici hanno spiegato che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi di legge o difetti di motivazione, ma si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per escludere sia la tenuità del fatto sia le attenuanti generiche, basandosi su elementi concreti come la modalità della condotta e la personalità dell’imputato.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Per gli operatori del diritto, è un monito a strutturare i ricorsi sulla base di questioni di diritto, evitando di riproporre censure di merito già respinte, pena la sanzione economica e la conferma definitiva della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legge, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge solo un controllo di legittimità.
Quali benefici aveva richiesto il ricorrente?
Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, al fine di ottenere una pena più mite.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina otto della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rilevato che l’evasione, compiuta dall’imputato, risultava connotata da particolare offensività, dal momento che egli non solo si era recato a casa dell’ex coniuge sostanzialmente per litigare – a nulla rilevando sotto tale profilo la ragione a fondamento dei contrasti familiari, scriminante della condotta, ma era dell’ordine. La menzionata Corte ha poi generiche i plurimi precedenti a carico che in alcun modo costituirebbe una anche scappato all’arrivo delle Forze ritenuto ostativi alle invocate attenuanti dell’imputato e l’assenza di qualsivoglia elemento passibile di positiva valutazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024