Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica del 13/07/2023, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole di plurime condotte rilevanti ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 e lo ha assolto dalla contestazione inerente ai fatti risalenti al 31/03/2021; per l’effetto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena – quanto ai resid episodi, tra loro già in primo grado unificati sotto il vincolo della continuazione nella misura di anni uno e giorni quindici di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizi della motivazione, quanto all’affermazione di penale responsabilità, nonché lamentando sia la mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen. e delle attenuanti generiche, sia l’eccessivo rigore sanzionatorio e, infine, dolendosi della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspett attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merit coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il propor argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che dell sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legittimità – «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare u diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cu si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte dei dati esposti in sentenza – di univoca significazione – l’ipotesi alternativa introdotta dalla dife appare irragionevole, come già esposto in motivazione e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale ipote alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione d
inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, COGNOME, rv 240763).
Anche le ulteriori doglianze presentano un carattere generico e contestativo. fortemente generico e meramente assertivo.
4.1. La sentenza impugnata, infatti, rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazioni sussunte in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifiche e apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.