Ricorso in Cassazione: Quando Chiedere un Nuovo Esame dei Fatti Porta a un Ricorso Inammissibile
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso davanti alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile in un caso di stalking evidenzia chiaramente i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi cerca di superarli.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Stalking al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, previsto dall’art. 612-bis del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile sia dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale sia, successivamente, dalla Corte d’Appello, che aveva confermato integralmente la prima sentenza. Oltre alla pena, era stato condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e il Principio di Inammissibilità
Nel suo ricorso, l’imputato ha sollevato due motivi principali, lamentando:
1. Un’erronea valutazione degli elementi che costituiscono il reato di stalking.
2. La violazione di norme processuali e la mancanza di una motivazione adeguata da parte dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha analizzato i motivi e li ha giudicati inammissibili. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa delle doglianze presentate. Secondo la Suprema Corte, le argomentazioni dell’imputato non denunciavano reali errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate nei primi due gradi di giudizio. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e le testimonianze per giungere a una conclusione diversa, un compito che non le compete.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto. Il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, il cui scopo è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. I motivi di ricorso che si limitano a criticare la ricostruzione dei fatti, proponendone una alternativa, senza individuare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che i motivi presentati erano volti a prefigurare una ‘rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità’, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione funge da giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche, senza riesaminare nel merito le prove e la ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN VITO SULLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 novembre 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile;
che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali l’imputato lamenta l’erronea valutazione degli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 612-b cod. pen., nonché l’inosservanza delle norme processuali e la mancanza della motivazione, sono inammissibili in quanto in realtà volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025.