Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il divieto di rilettura delle prove
Con l’ordinanza n. 11330 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando, invece di censurare vizi di legge, si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente scrutinati nei gradi di merito.
I fatti del processo e la condanna d’Appello
Il procedimento nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che lo aveva condannato per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. L’imputato, non accettando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, articolando tre motivi di ricorso e depositando una memoria difensiva a supporto delle proprie tesi.
Il nucleo delle censure mosse dal ricorrente era chiaro: contestare nel merito la valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda criminosa effettuate dalla Corte d’Appello, proponendone una propria, diversa e alternativa.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e la memoria, concludendo per una declaratoria di inammissibilità. Secondo i giudici, le doglianze del ricorrente, pur formalmente presentate come vizi di legittimità, miravano in realtà a una non consentita rilettura degli elementi probatori. Un’operazione, questa, preclusa in sede di Cassazione, il cui compito non è quello di giudicare nuovamente il fatto, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni: il divieto di rilettura delle prove e il ruolo della Cassazione
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su un’analisi approfondita e globale di tutte le prove acquisite. I giudici di merito avevano utilizzato un “puntuale e logico apparato argomentativo”, giungendo a una ricostruzione dei fatti non censurabile in sede di legittimità. Le censure del ricorrente, al contrario, non si confrontavano realmente con la logica della decisione impugnata, ma si limitavano a prospettare una diversa interpretazione delle prove, senza evidenziare autentici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione.
Il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non è possibile chiedere ai giudici supremi di riesaminare le testimonianze o di valutare diversamente i documenti per arrivare a una conclusione diversa da quella dei giudici di Appello. Questo principio è un pilastro del nostro sistema processuale e serve a garantire la stabilità delle decisioni e a definire chiaramente le competenze dei diversi organi giurisdizionali.
Le conclusioni: le conseguenze del ricorso inammissibile e le implicazioni pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto (violazione di legge) o su vizi logici manifesti della motivazione, senza mai tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo processo sui fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse nel giudizio di legittimità.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso penale?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito gli elementi di prova (come testimonianze o documenti) per proporre una ricostruzione della vicenda criminosa alternativa a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANNAZZARO DE’BURGONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 38127/23 TRovò
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 1° febbraio 2024;
Ritenuto, quanto ai tre motivi di ricorso, che le censure del ricorrente, (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024