Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27071 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 26/09/1979;
avverso l’ordinanza emessa in data 12/11/2024 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che in data 22 ottobre 2024 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
In questekordinanza COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto
4)
di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare, in quanto sarebbe stato partecipe dell’associazione a delinquere di tipo mafioso capeggiata da NOME COGNOME commesso in Policoro e comuni limitrofi sino all’attualità, del delitto di cui agli artt. 110, 81, 416-bis.1 cod. pen., artt. 2 e 2 ottobre 1967, n. 859, commesso in Scanzano 3onico sino al 27 dicembre 2023 (capo 25) e del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis.1, 56, 629 cod. pen., commesso ai danni di NOME COGNOME in Pisticci, Scanzano Jonico e Policoro tra il 30 luglio 2023 e il 31 luglio 2023 (capo 30).
L’avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi ai delitti contestati.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe solo apparente, in quanto si risolverebbe nell’acritica riproduzione dell’ordinanza genetica.
Le intercettazioni relative ai capi 1) e 30) della provvisoria imputazione, intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbero indecifrabili e oscure e, dunque, non potrebbero integrare il presupposto della gravità indiziaria, anche perché non sarebbero state comparate con l’ulteriore materiale indiziario, «sostanzialmente tutto a favore dell’indagato».
La lettura lineare delle intercettazioni, infatti, dimostrerebbe che NOME COGNOME non ha mai partecipato ad alcun tentativo di estorsione e che ha ricevuto realmente due cassette di pesce da COGNOME, da consegnare allo COGNOME, inconsapevole degli accordi intercorsi tra lo stesso COGNOME e COGNOME.
Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato da quali elementi indiziari si desumerebbe che il ricorrente nel sodalizio criminoso ha svolto il ruolo di uomo di fiducia di NOME COGNOME nella riscossione dei contributi estorsivi, in quanto risponderebbe di un solo tentativo di estorsione.
Mancherebbe, inoltre, la motivazione sui gravi indizi di commissione del reato di cui al capo 30) e di quelli di cui al capo 1).
Sarebbe, infatti, assente la motivazione relativa al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, in quanto non sarebbe indicato quale contributo il medesimo abbia recato all’associazione e il rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo.
Anche con riferimento al delitto contestato al capo 25) il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare gli esiti dell’attività di indagine, incorrendo nel vizio di difetto di motivazione.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe fornito alcuna motivazione logica dell’assenza di COGNOME al momento dello sbarco dell’esplosivo.
Illogica e carente sarebbe la motivazione relativa alla partecipazione del ricorrente a questo delitto, che il Tribunale del riesame avrebbe desunto dalla circostanza che COGNOME era stato notato in compagnia di NOME COGNOME che, a sua volta, sarebbe stato in contatto con NOME COGNOME per questioni relative alla collocazione dell’esplosivo.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge o, comunque, manifestamente infondati.
Otti9(. 2. Con un unico motiv -o)(la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il vizio
di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi ai delitti contestati.
Le censure proposte sono inammissibili per aspecificità in quanto non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, ma ne contestano singoli frammenti, e si risolvono nella sollecitazione a pervenire ad un rinnovato esame delle risultanze di merito, non consentita in sede di legittimità.
I motivi di ricorso, infatti, si incentrano sulla proposizione di una ricostruzione fattuale antagonista rispetto a quella delineata dall’ordinanza impugnata.
Le censure svolte, pertanto, pur quando deducono il vizio di violazione di legge, sono volte ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dal Tribunale del riesame e si riducono ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, con riferimento a ciascuna imputazione cautelare, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva illogicità o carenza della motivazione su punti decisivi della regiudicanda cautelare.
Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Per il disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità (ex plurimis: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01).
E’, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).
Sono, inoltre, inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte nel procedimento di riesame, con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza dell’ordinanza impugnata, che difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr., con riferimento ai motivi di appello, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01).
Il Tribunale del riesame, peraltro, alle pagg. 223-226 dell’ordinanza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla gravità indiziaria, ponendo a fondamento del proprio apprezzamento le risultanze delle intercettazioni telefoniche, solo genericamente contestate dal difensore del ricorrente.
La gravità indiziarla relativamente al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso è desunta dai legami con NOME COGNOME e con gli altri sodali e dalla commissione di delitti fine del sodalizio (la detenzione di armi e le estorsioni).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
I- ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.