Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 18 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza impugnata, con cui NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art 10, comma 2, legge 18 aprile 2017, n. 48.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell’Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia di Marsala – su cui riferiva NOME COGNOME, che aveva accertato la presenza dell’imputato nella INDIRIZZO Marsala in violazione dell’ordinanza emessa dal Questore di Trapani il 28 agosto 2019 – risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell’imputato.
Ritenuto, inoltre, che l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME, che gravato da numerosi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.