Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, confermando che non è possibile trasformare un appello in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso riguarda una condanna per lesioni personali in cui l’imputato ha tentato di far valere, davanti alla Suprema Corte, le scusanti della provocazione e della legittima difesa. La decisione finale ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sui limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale e la sua responsabilità per il reato di lesioni personali era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, aveva respinto le argomentazioni difensive relative alla provocazione e all’eccesso colposo in legittima difesa. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta errata valutazione da parte della Corte d’Appello, che aveva escluso l’applicabilità dell’attenuante della provocazione e dell’eccesso colposo in legittima difesa. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano correttamente interpretato le dinamiche dell’accaduto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare le prove o a fornire una diversa interpretazione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorso non denunciava un vero e proprio errore di diritto, ma sollecitava un diverso apprezzamento del compendio probatorio, un’attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente, invece di evidenziare vizi di legittimità, si era limitato a una generica e assertiva riproposizione delle proprie tesi, già respinte in appello. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione del tutto congrua e logica, basata su due elementi cruciali:
1. La macroscopica sproporzione: Vi era una palese sproporzione tra la condotta violenta dell’imputato e il presunto fatto ingiusto subito dalla persona offesa.
2. La possibilità di allontanarsi: L’imputato avrebbe potuto evitare lo scontro semplicemente allontanandosi dal luogo dei fatti.
Inoltre, l’intenzione lesiva era evidente, dato che l’aggressore aveva continuato a colpire la vittima anche quando questa si trovava a terra. Questi elementi, correttamente valutati dai giudici di merito, rendevano impossibile invocare la legittima difesa o la provocazione.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, senza sperare in una nuova e diversa valutazione delle prove, che resta di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità o errori di diritto, chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
Quali elementi hanno escluso la legittima difesa e la provocazione nel caso di specie?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno escluso tali circostanze sulla base della macroscopica sproporzione tra la reazione violenta dell’imputato e il comportamento della vittima, della possibilità che l’imputato aveva di allontanarsi, e dell’intenzione lesiva dimostrata dal fatto di aver continuato a colpire la vittima a terra.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha concesso allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche e ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio, confermando nel resto la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 1, c pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio della motivazione provvedimento impugNOME, in particolare in ordine all’esclusione dell’attenuante dell provocazione di cui all’art. 62, n. 2), cod. pen., dell’aberratio delicti di cui all’art. 83 cod. pen. e dell’eccesso colposo nella legittima difesa ex artt. 52 e 55 cod. peri. – non è utilmente deducibile in questa sede di legittimità poiché, lungi dal prospettare compiute censure di legittimità, sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente delle dichiarazioni acquisite), senza denunciare effettivamente il travisamento della prova e pe il tramite di una prospettazione generica della sussistenza dei presupposti di applicazione degl istituti invocati (ed anzi del tutto assertiva in ordine a quelli previsti dagli artt. 55 pen.), a fronte di un’argomentazione che è pervenuta al rigetto in parte qua del gravame, in maniera congrua e logica, sulla scorta della macroscopica sproporzione tra la condotta violenta incriminata e il fatto della persona offesa, oltre che sulla possibilità per l’imputato di allont dal luogo del fatto, sull’intenzione lesiva del COGNOME che ha continuato a colpire la persona offe anche quando quest’ultima era per terra (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente