Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pavia, su appello della parte civile e riqualificato il fatto nell’ipotesi di cui agl artt. 624, 61, comma 1, n. 11, cod. pen., ha riconosciuto la ricorrente responsabile ai soli fini civili del suddetto reato di furto aggravato;
Lette le conclusioni e nota spese, pervenute in data 4 settembre 2025, del difensore e procuratore speciale di parte civile, AVV_NOTAIO.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, infatti, è riservata in via esclusiva a quest’ultimo, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nello specifico, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 6 a 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità della ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che nulla può essere disposto quanto alla richiesta di liquidazione delle spese di parte civile in quanto pervenuta nel mancato rispetto dei quindici giorni liberi precedenti l’udienza previsti per il rito.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 10 settembre 2025
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