Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOAVE il 28/06/1991
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
/K- … –
Con sentenza del(28 bttolDre)2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale Monocratico di Padova del 29 marzo 2023, ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni uno di arresto ed euro 4000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli articoli 186, comma 2 lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con concessione del beneficio ex art.175 cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con due motivi: illogicità della motivazione derivante dal testo della sentenza sul punto della validità degli accertamenti tecnici sul livello di alcolemia nel sangue dell’imputato; violazione di legge con riguardo all’articolo 186, comma 2-bis, del Codice della strada, per errata applicazione dell’aggravante.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con ambedue i motivi non consentiti.
I motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.
La Corte di appello di Venezia, invero, ha adeguatamente motivato sia rispetto all’affidabilità degli accertamenti alcolimetrici, indicando che l’esito positiv dell’alcoltest risulta essere una prova dello stato di ebbrezza nonostante la mancata esecuzione dei controlli sull’apparecchio utilizzato, sia con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis, rilevando che il sinistro, per come direttamente osservato dagli operanti, dimostra l’incapacità del ricorrente di controllare il veicolo durante la curva (pagg. 3-4 della sent. impugnata).
I motivi, inoltre, risultano non consentiti anche perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti d emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. L’asserita manifesta illogicità della motivazione da parte della Corte territoriale, invero, è basata sul ritenere arbitraria la ricostruzione dei fatti in assenza di riscontri concreti e elementi forniti di rilevante spessore probatorio. La Corte territoriale, al contrario, ha illustrato in modo chiaro e completo tutti gli elementi oggettivi a disposizione che ha posto a fondamento della propria decisione (vd. pag. 5, con riferimento alle dichiarazioni del teste di COGNOME).
/ IF
All’inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
(Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025.