Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45593 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
Rilevato che la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Parma, ha dichiarato non doversi procedere dei confronti di NOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. ei(Llgs. 74 del 2000, relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 perché estinti per intervenuta prescrizione, ha revocato la confisca per equivalente per le annualità suddette e ha confermato la responsabilità per l’anno d’imposta 2012, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione;
Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione e erronea applicazione della legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato, non essendovi alcuna prova che la società RAGIONE_SOCIALE, che ha emesso le fatture false, fosse una cartiera; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che tutti i motivi sono inammissibili, poiché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre le medesime censure contenute del ricorso in appello, prive di alcuna analisi in diritt,o ove queste siano state esaminate con esaurente e logica argomentazione dal giudice di merito.
Ritenuto, in particolare, che il primo motivo utilizza argomentazioni volte a prefigurare una rivalutazione delle risultanze probatorie nel merito in ordine all’affermazione della responsabilità, non consentita in sede di legittimità, posto che il giudice a quo, nel prendere atto della intervenuta prescrizione del reato per il 2010 e il 2011, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di primo grado, affermando la non necessità di una sentenza irrevocabile di condanna che affermi la natura di “cartiera” della società RAGIONE_SOCIALE, posto che dal compendio probatorio emerge che la suddetta società emittente era priva di sede effettiva, che le fatture venivano emesse con numero progressivo erroneo, talora con numerazione duplicata e con causale generica, che mancava documentazione di supporto comprovante l’effettivo svolgimento delle prestazioni, che non vi è prova dei pagamenti; pertanto, con motivazione logica ed esente da ,vizi, la Corte ha ritenuto che gli elementi passivi annotati nelle dichiarazioni fossero fittizi.
Considerato che, parimenti, il secondo motivo è inammissibile a causa della manifesta infondatezza della doglianza, poiché il giudice di merito motiva
adeguatamente e con logiche argomentazioni il diniego delle circostanze generiche sul presupposto dell’assenza di elementi positivi utili a determinare un giudizio in senso contrario a quello di primo grado.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente