Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza n. 18569/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e reati legati agli stupefacenti, il cui ricorso è stato respinto perché basato su censure che esulano dalle competenze della Cassazione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le importanti conclusioni della Corte.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per aver opposto resistenza a degli agenti di polizia e per la detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva prima spintonato un agente per impedirgli l’accesso a un appartamento e, successivamente, aveva colpito con calci e pugni un altro agente che teneva ferma la porta d’ingresso. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso: un Tentativo di Revisione del Merito
I motivi presentati dalla difesa non miravano a denunciare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, bensì a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Primo Motivo: La Prova della Sostanza Stupefacente
La difesa contestava l’efficacia drogante della sostanza sequestrata. La Corte ha ritenuto tale motivo una censura di merito, in quanto l’efficacia era stata già accertata dalla Polizia Scientifica e mai messa in discussione durante il processo nei gradi precedenti.
Secondo Motivo: La Richiesta di Nuove Prove
L’imputato lamentava il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria. Anche in questo caso, la Cassazione ha considerato il motivo infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il proprio diniego, ritenendo gli atti già acquisiti completi e sufficienti per decidere.
Terzo Motivo: La Ricostruzione dei Fatti sulla Resistenza
Infine, la difesa pretendeva una ricostruzione dei fatti più favorevole riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questo è l’esempio più palese di un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e di controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e logicamente motivata” per confermare la responsabilità dell’imputato. Aveva accertato che le condotte di spintonare un agente e colpirne un altro erano di per sé sufficienti a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tutte le censure sollevate dal ricorrente erano, in sostanza, “non consentite nel giudizio di legittimità”, poiché miravano a rimettere in discussione profili di fatto già adeguatamente vagliati e decisi.
La conseguenza di tale declaratoria di inammissibilità è, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di giudizio. Tentare di utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, anziché sperare in un’improbabile revisione del merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutte le censure proposte dall’imputato non riguardavano violazioni di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come l’efficacia della droga o la dinamica della resistenza agli agenti), compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, per contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
Il primo motivo sviluppa una non consentita censura di merito in ordine alla contestata efficacia drogante della sostanza stupefacente sequestrata al prevenuto, mai messa in discussione nel giudizio di merito ed asseverata dagli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica, non contestabili in questa sede.
Il secondo motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivatamente respinto l’istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, in considerazione dell’esaustività degli atti acquisiti e di quanto emerso da stessi, ritenuti sufficienti a fini decisori.
Il terzo motivo pretende di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto, in relazione al reato di cui all 337 cod. pen., a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato sul punto, avendo appurato che il prevenuto aveva spintonato uno degli agenti per impedirgli di entrare nell’appartamento e poi aveva colpito con calci e pugni l’altro agente che teneva ferma la porta di ingresso, condotte di per sé idonee ad integrare il reato in disamina.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
DEPOS!TATA , ATI Pl’esdente , Il Consicj1i.re estensore