Ricorso inammissibile: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Quando un imputato viene condannato in primo e secondo grado, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza chiarisce perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si tenta di trasformare la Corte in un terzo giudice di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine da una condanna per furto in abitazione emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, aveva subito una condanna alla pena di giustizia. Non accettando la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
Il Ricorso dell’Imputato e la sua Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su una richiesta specifica: una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle videoregistrazioni che erano state utilizzate per fondare la sua condanna. In sostanza, ha chiesto alla Cassazione di riesaminare le prove video per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Questa strategia si è rivelata errata, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. La Suprema Corte ha ribadito di essere un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (come farebbe un ‘terzo giudice’), ma solo di verificare che le leggi, sia sostanziali che processuali, siano state applicate correttamente dai tribunali inferiori.
Chiedere di ‘rivalutare le videoregistrazioni’ è una richiesta tipica di un giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici che l’hanno preceduta. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa alla Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna per furto in abitazione è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legge e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare di ottenere una terza valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
È stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha chiesto alla Corte di rivalutare le prove, in particolare delle videoregistrazioni. Questa attività di riesame dei fatti non è consentita in sede di Cassazione, che si limita a controllare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare che le norme giuridiche siano state correttamente interpretate e applicate dai giudici dei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 19/01/1982
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle videoregistrazioni non consentita in questa sede di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.