Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando non rispetta i precisi paletti procedurali. La vicenda riguarda due persone condannate per spaccio di sostanze stupefacenti, la cui impugnazione è stata rigettata perché ritenuta generica e meramente ripetitiva di argomentazioni già valutate. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i requisiti di un valido ricorso in Cassazione.
I Fatti di Causa
Due persone, legate da un vincolo coniugale, venivano condannate dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La condanna si basava su prove decisive, tra cui il contenuto di intercettazioni telefoniche che dimostravano l’esistenza di una consolidata attività di cessione di droga.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, contestando sia l’affermazione della loro responsabilità penale sia la determinazione della pena. Sostanzialmente, cercavano di offrire una lettura alternativa delle prove e di ridiscutere elementi già ampiamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i ricorsi erano semplicemente una riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità.
L’inammissibilità per Genericità e Reiterazione
Il primo punto cruciale è la genericità. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. Deve, al contrario, individuare con precisione il vizio di legge o di motivazione che affligge la decisione. Nel caso di specie, i motivi sono stati giudicati ‘meramente reiterativi’, ovvero una semplice copia di quanto già sostenuto e perso in appello. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa preclusa alla Corte di Cassazione.
Il Divieto di Nuove Interpretazioni delle Prove
La difesa di una delle ricorrenti ha tentato di proporre un’interpretazione alternativa dei colloqui intercettati, suggerendo un suo ruolo marginale o di estraneità ai fatti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Se la Corte d’Appello ha fornito una lettura ‘lineare’ e coerente delle intercettazioni, non spetta alla Cassazione rimetterla in discussione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha dettagliato le ragioni dell’inammissibilità per ciascun ricorrente.
Per il primo imputato, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La sua responsabilità era solidamente ancorata a prove chiare: la titolarità dell’utenza telefonica intercettata, il ritrovamento del telefono in suo possesso al momento dell’arresto e il contenuto inequivocabile delle conversazioni con gli acquirenti.
Per la seconda imputata, i motivi sono stati giudicati inammissibili su più fronti:
1. Responsabilità: La tesi dell’estraneità ai traffici del coniuge è stata smentita dal suo ‘ruolo attivo e di controllo’, come accertato dai giudici di merito, che l’avevano individuata in possesso della sostanza da consegnare.
2. Trattamento sanzionatorio: La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la determinazione della pena, rispettando i limiti previsti per il delitto tentato (art. 56 c.p.).
3. Particolare tenuità del fatto: Il mancato riconoscimento di questa causa di non punibilità era stato congruamente giustificato valorizzando le modalità della condotta, la gravità del fatto (desunta dalla quantità di ‘shaboo’ da acquistare) e il fatto che fosse stata arrestata insieme al marito per lo stesso reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza che il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico, destinato a far valere vizi di legittimità e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e criticare in modo mirato la logicità e la coerenza giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, cioè non indica specificamente i vizi della sentenza impugnata, oppure quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di legittimità.
È possibile proporre una diversa interpretazione delle prove, come le intercettazioni, davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Perché non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto in questo caso?
Il riconoscimento è stato negato perché i giudici hanno valutato la gravità complessiva del fatto, considerando le modalità della condotta, il ruolo attivo svolto da uno dei ricorrenti, l’essere stati arrestati insieme per lo stesso reato e la quantità di sostanza stupefacente oggetto dell’accordo di acquisto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 09/03/1978
NOME COGNOME nato il 19/04/1980
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e L locel y n Cupcupin, con i quali si contesta l’affermazione di responsabilità per i reati di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la determinazione della pena, sono inam Trissibili pe genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e mcivatamente disattese in sentenza;
rilevato che il motivo proposto dal COGNOME è manifestamente infondato attesi l’accertat titolarità e riferibilità dell’utenza intercettata al ricorrente, trovata in suo poss !S dell’arresto (come emerge dalla stessa informativa allegata al ricorso) e dal cc ritenuto colloqui intercettati con gli acquirenti (pag. 18-19);
considerato che i motivi del ricorso della COGNOME sono inammissibili, sia n punto responsabilità, a fronte delle risultanze dei colloqui intercettati dei quali si un’interpretazione alternativa, preclusa a fronte della lineare lettura operata d li giu merito, che smentisce la tesi della estraneità ai traffici dl marito, risultando il ruol ) controllo svolto prima dell’arrivo del cedente, trovato in possesso della sostanza da , :onsegnare (pag. 23-24), sia in punto di trattamento sanzionatorio, stante la corretta risp , r3ta resa in sentenza circa l’autonomia del delitto tentato e della determinazione della pena pi rché entr limiti fissati dall’art. 56 cod. pen. nella specie rispettati (pag. 26), sia in ordine 31 riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici congruamen1e motivat valorizzando le modalità della condotta, l’arresto subito con il marito per lo stessr reat gravità del fatto, desunta dalla quantità di shaboo da acquistare;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con :onseguen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di !uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consigliere COGNOME9> tensore f Il Presidente