Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti alla Valutazione delle Attenuanti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente quando si discute di attenuanti e della valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Assise d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche e stabilendo un certo aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 9804 del 2024, ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici. La Corte ha sottolineato che il ricorso non evidenziava reali errori di diritto, ma si limitava a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni chiare e consolidate. I giudici hanno spiegato perché le ragioni del ricorrente non potessero trovare accoglimento.
Coerenza e Logicità della Decisione Impugnata
Il punto centrale è che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente per le sue decisioni. Aveva spiegato in modo non manifestamente illogico perché non sussistevano le condizioni per concedere le attenuanti generiche. La gravità dei reati commessi e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato erano stati considerati fattori decisivi.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Un aspetto cruciale era che all’imputato era già stata riconosciuta una speciale attenuante per la sua collaborazione con la giustizia (prevista dall’art. 8 della legge 203/91). La Corte d’Appello ha ritenuto che questo riconoscimento fosse sufficiente, bilanciando la collaborazione con la gravità dei fatti. Allo stesso modo, l’aumento di pena per la continuazione è stato giudicato contenuto e proporzionato alla gravità dei reati satellite.
Il Divieto di Riesame del Merito: la ragione del ricorso inammissibile
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o le circostanze di fatto. Il ricorrente, pur lamentando un vizio di motivazione, stava in realtà chiedendo ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella, del tutto logica, del giudice a quo. Questa richiesta è per sua natura inammissibile, in quanto esula dai poteri della Corte Suprema.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza rafforza il principio secondo cui la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Se la motivazione è logica, coerente e non palesemente errata, non può essere censurata in Cassazione. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti (violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità (violazioni di legge o vizi logici della motivazione), ma ha richiesto una diversa valutazione degli elementi di merito, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della particolare gravità dei reati commessi e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Inoltre, il giudice ha considerato che era già stata riconosciuta la speciale attenuante per la collaborazione con la giustizia.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO cli NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata ed esente da vizi logici – ha respinto i motivi di gravame proposti da NOME COGNOME, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10 gennaio 2023, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all’aumento fissato per la continuazione;
Ritenuto in particolare che la Corte di appello di Napoli, in modo non manifestamente illogico, ha osservato che – tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi della assenza di positivi elementi – non sussistevano le condizioni per la concessione delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. visto che per la collaborazione cori la giustizia era stat già riconosciuta all’imputato la speciale attenuante di cui all’art.8 1.203/91 e che aumenti per la continuazione era stati fissati in misura contenuta nonostante la gravità dei relativi reati;
Rilevato che l’imputato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma’ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.