Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Il processo penale italiano prevede tre gradi di giudizio, ma il ruolo della Corte di Cassazione è molto specifico. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente i limiti di questo controllo, dichiarando un ricorso inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Ivrea e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole di un furto commesso nel giugno 2017, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente il materiale probatorio, in particolare le testimonianze a carico dell’imputato, giungendo a una conclusione errata sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un ‘sindacato di legittimità’, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non basata su un errore evidente nella lettura delle prove (travisamento).
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorrente, sotto la veste di un vizio di motivazione, stesse in realtà cercando di provocare una ‘rivalutazione del materiale probatorio’. Un’operazione, questa, preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la Corte di Appello aveva costruito un percorso argomentativo del tutto coerente e logico. La conferma della condanna si basava, infatti, su plurime testimonianze che riferivano di aver visto l’imputato uscire dai locali in cui era avvenuto il furto ‘tenendo stretto tra le braccia qualcosa’. Questa ricostruzione, secondo la Cassazione, era priva di illogicità o travisamenti, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità delle prove, attività riservata ai giudici di merito.
Le Conclusioni
La pronuncia stabilisce che, una volta dichiarato l’ricorso inammissibile, la condanna diventa definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione serve come monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti (violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare delle testimonianze, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, il cui giudizio è limitato al controllo di legittimità.
Su quali elementi si basava la condanna confermata in appello?
La condanna si basava su un percorso argomentativo coerente, supportato da plurime testimonianze che avevano visto il ricorrente uscire dai locali del furto tenendo stretto qualcosa tra le braccia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CIRIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 2 maggio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso il 14 giugno 2017.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argonnentativo coerente con le risultanze (richiamando le plurime testimonianze che avevano riferito di aver visto il ricorrente uscire dai locali del C.I.S. tenendo stretto tra le braccia qualcosa) e scevro da profili di illogicità o d travisamento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.