Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina le Prove
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Palermo, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le censure mosse alla sentenza di secondo grado riguardavano principalmente due aspetti: l’affermazione della sua responsabilità penale per il reato contestato e la mancata applicazione di norme più favorevoli, quali la fattispecie di lieve entità prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e la disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.). In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la sua posizione alla luce di una diversa interpretazione delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4386/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le doglianze della ricorrente non evidenziavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici nella motivazione), ma erano finalizzate a ottenere una “rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
La Cassazione ha chiarito che i motivi erano “meramente riproduttivi” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con “corretti argomenti giuridici” dal Giudice di merito. In pratica, la ricorrente stava chiedendo alla Suprema Corte di fare ciò che non le compete: sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta, in modo logico e coerente, dalla Corte d’Appello.
Il ruolo della Cassazione è infatti limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”: essa verifica che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato la loro decisione in modo non contraddittorio o manifestamente illogico. Non può, invece, riesaminare le testimonianze o i documenti per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere possibilità di essere esaminato nel merito, deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi, non su una generica richiesta di riconsiderare il caso. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma determina anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza consolidata (in questo caso, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2000). La decisione impugnata diventa così definitiva, cristallizzando la posizione processuale dell’imputato.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti come un tribunale di terzo grado, ma controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio in Cassazione e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4386  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata in relazione all’affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittole e la mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. :309/90 e dell’art. 81 cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fon probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 3 a 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023