Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del suo giudizio
Un’ordinanza della Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso si spinge a chiedere una nuova valutazione dei fatti, la sua sorte è segnata, trasformandosi in un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per spaccio di stupefacenti, offre un chiaro esempio di come la Corte distingua tra questioni di diritto, di sua competenza, e questioni di fatto, riservate ai giudici di merito.
I fatti del processo
Un soggetto veniva condannato in primo grado e successivamente in Corte d’Appello alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’accusa era quella di aver ceduto, in più occasioni, una quantità non precisata di cocaina. La condanna si basava principalmente sulle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano osservato direttamente la cessione dello stupefacente a un acquirente. Quest’ultimo, fermato e controllato, aveva consegnato due involucri contenenti la sostanza, confermando, sebbene con dichiarazioni contraddittorie, di averli ricevuti dall’imputato.
I motivi del ricorso per Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e ricostruito i fatti, ritenendo che l’affermazione della sua responsabilità fosse errata e basata su un travisamento delle prove. Veniva inoltre depositata una memoria difensiva per sostenere ulteriormente tali tesi.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del processo penale: i motivi di ricorso per cassazione sono a ‘numerus clausus’, ovvero sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge. Le doglianze del ricorrente, secondo la Corte, non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. Esse, infatti, non denunciavano un reale errore di diritto, ma sollecitavano una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità.
Le motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, i giudici supremi spiegano che la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono compiti riservati esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il giudizio della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le determinazioni dei giudici precedenti sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ricostruito i fatti in modo puntuale, giudicando pienamente attendibili le dichiarazioni degli agenti di polizia che avevano assistito alla cessione. Inoltre, l’imputato non aveva fornito alcuna versione alternativa credibile per smentire la ricostruzione accusatoria. Di fronte a una motivazione così solida, le critiche del ricorrente si riducono a un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, il che rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che può riesaminare l’intero processo. Il suo ruolo è quello di guardiano della legge e della logicità delle sentenze. Un ricorso che mira a ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Questa decisione serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere utilizzato come un’ulteriore possibilità per contestare l’esito del giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono di esclusiva competenza del giudice di merito e non della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità dei testimoni o le prove raccolte?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove, come la credibilità dei testimoni. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare in una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3724 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3724 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver ceduto una qua imprecisata di sostanza stupefacente del tipo cocaina in più occasioni.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazi in ordine alla affermazione della responsabilità e vizio di travisamento della prova.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Co d’appello ha ricostruito i fatti in modo puntuale, ritenendo pienamente attendibili le dichiara degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avevano direttamente osservato la cessi stupefacente in favore dell’acquirente, tale COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME sottoposto a controllo, consegnava agl operanti due involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente, affermando, sia pure co dichiarazioni contradditorie, di averle ricevute dal ricorrente. Né il COGNOME ha fornito versione alternativa idonea a smentire la ricostruzione accusatoria.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente