Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 882 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato ad Anzio il 19/09/1983
NOME nato a Castiglione del Lago il 13/01/1986
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale, nel contestare le ragioni di inammissibilità dei ricorsi che erano state indicate nel provvedimento che gli era stato notificato il 25/09/2024, ha insistito «per l’esame e l’accoglimento dei ricorsi»; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con due distinti atti, dal medesimo difensore;
considerato che l’unico motivo di ricorso, di cui si compongono entrambi i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e all’omesso esame di prove decisive, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, per le diverse ragioni di seguito esposte;
che, preliminarmente, deve osservarsi come esso, oltre che aspecifico (e dunque privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ar 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto e teso a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risul di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362);
che, come emerge chiaramente dalle pagg. 5-9 dell’impugnata sentenza, contrariamente a quanto contestato nei ricorsi, nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di prime cure e confermando la stessa, ha offerto una compiuta motivazione, esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine all’integrazione, da parte degli odierni ricorrenti, del reato di rapin nella forma pluriaggravata, perché commessa con l’uso di armi e da più persone riunite, indicando, in particolare, le logiche ragioni e i diversi elementi di riscont posti a fondamento del suo convincimento circa l’attendibilità del racconto dei fa reso dalla persona offesa, le cui dichiarazioni – in base a quanto affermato da questa Corte – non sottostanno alle regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata, come nel caso in esame, da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
che, a tale proposito, deve ribadirsi, inoltre, il principio, consolidato nell giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può formare oggetto dì ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità delle dichiaraz testimoniali, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, la quale, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362), atteso che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.