Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rivalutare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Quando un appello si concentra su una diversa interpretazione delle prove, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le dinamiche del processo penale di legittimità.
Il Contesto del Caso: Frode Assicurativa e Appello
Il caso nasce da una condanna per il reato previsto dall’art. 642, secondo comma, del codice penale, relativo a frodi in danno delle assicurazioni. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver partecipato a falsi sinistri stradali al fine di ottenere indebiti risarcimenti. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua responsabilità.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su quattro motivi. I primi tre miravano a smontare l’impianto accusatorio, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella valutazione delle prove. Il quarto motivo, invece, contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e perché è un ricorso inammissibile
La difesa ha tentato di presentare i primi tre motivi come censure di legittimità, ovvero come errori nell’applicazione della legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) o come difetti logici nella motivazione della sentenza (art. 606, lett. e) c.p.p.). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente smascherato la vera natura di queste doglianze.
In sostanza, l’appellante non stava evidenziando un errore di diritto, ma proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa interpretazione delle prove. Questo tipo di attività è riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Chiedere alla Suprema Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici precedenti trasforma l’appello in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, rendendo così il ricorso inammissibile.
Anche il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e sulla valorizzazione dei suoi precedenti penali, un criterio pienamente legittimo secondo la giurisprudenza consolidata.
La Decisione della Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ribadito che il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano costruito un percorso logico-argomentativo privo di vizi evidenti.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua e priva di vizi. I giudici di merito avevano spiegato in modo coerente le ragioni per cui ritenevano provata la responsabilità dell’imputato, basandosi sulle risultanze processuali. Di fronte a una motivazione logicamente solida, la Cassazione non può intervenire solo perché la difesa propone una lettura differente.
le motivazioni
La decisione si fonda su due pilastri consolidati della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, è inammissibile un ricorso che, mascherandosi dietro la denuncia di vizi di legge o di motivazione, cerca di ottenere una rilettura dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente giustificato quando si basa sull’assenza di elementi di segno positivo o sulla valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria.
le conclusioni
L’ordinanza sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente su reali vizi di legittimità. Proporre una semplice rilettura delle prove o contestare la valutazione fattuale dei giudici di merito non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità e a un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. Per la difesa, ciò significa che l’appello alla Suprema Corte deve essere un’operazione chirurgica, mirata a individuare specifiche e manifeste falle giuridiche o logiche nella sentenza impugnata, non un ultimo tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso, pur presentati come violazioni di legge e vizi di motivazione, in realtà chiedevano alla Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è viziata, ovvero illogica o assente. In questo caso, il diniego era legittimamente giustificato dall’assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4101 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 03/01/1980
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
dato atto che è stata depositata dalla difesa istanza di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria con richiesta di trattazione orale, istanza cui non può darsi luogo per le ragioni di seguito sintetizzate;
considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e per il concorso nei reati ex art. 642, comma secondo, cod. pen., ascritti all’odierno ricorrente ai capi 1), 2) e 3) di imputazione, non sono consentiti in questa sede in quanto le censure, pur denunciando vizi formalmente riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen., prospettano una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non considerando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME);
che, nel caso in esame, contrariamente, a quanto sostenuto in ricorso, i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, hanno esplicitato congruamente le ragioni poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, laddove è stata messa in luce l’emersione della persona del ricorrente, per varie ragioni esplicitate e coordinate, alle vicende che avevano dato luogo ai distinti sinistri falsi), facendo applicazione di corretti argomenti logi e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati in capo al ricorrente;
osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché deve sottolinearsi che la motivazione offerta dalla Corte a base del diniego risulta conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo e/o anche valorizzando i soli precedenti penali p (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
cp
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.