Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25154/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina, chiarendo che non è possibile utilizzare l’appello per ottenere una semplice rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di rapina. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha tentato di smontare la decisione di condanna sollevando due questioni, entrambe formalmente presentate come vizi della sentenza impugnata.
Primo Motivo: Il Vizio di Motivazione
Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Sebbene presentato come un ‘vizio di motivazione’, il ricorso, in realtà, non evidenziava autentiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Piuttosto, proponeva una diversa interpretazione del compendio probatorio, cercando di ottenere una riconsiderazione degli elementi di prova relativi alla contestualità tra l’aggressione e la sottrazione dei beni, alla natura concorsuale del reato e alla finalità di impossessamento.
Secondo Motivo: Violazione della Legge Processuale
Il secondo motivo, basato sulla presunta violazione dell’art. 533 del codice di procedura penale, seguiva la stessa linea del precedente. L’appellante lamentava una valutazione errata delle prove, mirando ancora una volta a una diversa ricostruzione storica dei fatti e a un giudizio differente sull’attendibilità delle fonti di prova.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che il ruolo della Cassazione è quello di ‘giudice della legittimità’, non del merito. Ciò significa che il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e privo di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da tali vizi. I giudici di merito avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento (pagine 4-6 della sentenza), e le critiche dell’imputato si risolvevano in un tentativo non consentito di sostituire la valutazione del giudice con la propria. Pertanto, il ricorso non presentava censure ammissibili e doveva essere rigettato.
Le conclusioni: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del giudizio di Cassazione. Non si può pretendere che la Suprema Corte si trasformi in un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove. Un ricorso ha speranza di essere accolto solo se denuncia errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, non se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la conferma definitiva della condanna, con l’ulteriore onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare veri vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza, mirava a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, un compito che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa presentare un ricorso per ‘vizio di motivazione’?
Significa sostenere che il ragionamento seguito dal giudice nella sua decisione è errato perché illogico, contraddittorio o carente. Tuttavia, come dimostra questo caso, tale motivo non può essere usato come pretesto per chiedere semplicemente una riconsiderazione delle prove non gradita all’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna per rapina è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISENTINI COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito, poiché, sotto l’abito de vizio di motivazione, tende in concreto ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione del compendio probatorio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, pp. 6, in tema di contestualità tra aggressione e sottrazione, di natura concorsuale della contestazione, di finalità di impossessamento);
considerato che anche il secondo motivo, deducendo analoghe doglianze sotto il profilo della violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., mira a una diversa ricostruzione storica dei fatti e a un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logico-giuridici – cfr., ancora, pp. 4-6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iJ ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
Il Consig GLYPH e Estensore GLYPH
Il Presente