Ricorso inammissibile: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un’occasione per rivalutare i fatti di una causa. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con l’intento di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, la Corte lo rigetta, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese. Analizziamo il caso specifico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per i reati di frode assicurativa (art. 642 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). I motivi del ricorso miravano a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, in particolare per quanto concerneva la ricostruzione della titolarità di alcuni veicoli coinvolti nei fatti.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze. La ragione è puramente processuale ma di fondamentale importanza. Gli Ermellini hanno sottolineato che i motivi presentati dall’imputato non denunciavano reali vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, essi tendevano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, proponendo criteri di giudizio alternativi a quelli, del tutto legittimi, adottati dai giudici di merito.
La Differenza tra Giudizio di Merito e di Legittimità
È cruciale comprendere che il ruolo della Corte di Cassazione (giudizio di legittimità) è diverso da quello del Tribunale e della Corte d’Appello (giudizio di merito). I giudici di merito analizzano le prove, ascoltano i testimoni e ricostruiscono i fatti per decidere chi ha ragione e chi ha torto. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella espressa nei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse “esente da vizi logici e giuridici”. I giudici di secondo grado avevano, infatti, esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, condividendo la valutazione del giudice di primo grado e respingendo le argomentazioni difensive relative alla titolarità dei veicoli. Poiché l’appello alla Cassazione tentava di scardinare questa ricostruzione fattuale, proponendone una alternativa, è stato considerato un tentativo non consentito di ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta focalizzazione sui soli profili di legittimità. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, se la motivazione del giudice di merito è coerente e ben argomentata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, anziché contestare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la motivazione del giudice di merito era ‘esente da vizi logici e giuridici’?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione era coerente, non contraddittorio e basato su una corretta applicazione delle norme di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
5
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 642 e 494 cod. pen., non sono consentiti dalla legge, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr, particolare, pp. 5-6, dove si condivide la valutazione del giudice di primo grado e si disattendono le deduzioni difensive in tema di effettiva altrui titolarità de veicoli);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024