Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, la sua sorte è segnata e viene dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini invalicabili tra giudizio di fatto e controllo di diritto.
I Fatti del Caso e la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a una serie di censure.
Il nucleo della sua difesa in sede di legittimità si concentrava su una presunta erronea valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse correttamente interpretato la sua intenzione nel commettere il fatto.
I Motivi del Ricorso e il verdetto sul ricorso inammissibile
Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, non ha sollevato questioni relative a vizi di legge o a difetti procedurali. Al contrario, ha tentato di indurre la Suprema Corte a una riconsiderazione complessiva degli elementi probatori già ampiamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, ha chiesto ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, della Corte territoriale.
La Corte di Cassazione ha prontamente rilevato come tale approccio sia incompatibile con la sua funzione. Le censure sono state giudicate come un tentativo di ottenere una “non consentita rilettura degli elementi probatori” e di “prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. La Suprema Corte ha spiegato che il suo compito non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile o la migliore in assoluto, ma solo di verificare che essa sia basata su un apparato argomentativo puntuale, logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo dovere, fondando la propria decisione su una valutazione globale di tutte le prove acquisite e utilizzando un percorso motivazionale inattaccabile in sede di legittimità. Tentare di scardinare tale valutazione proponendo una lettura alternativa delle prove esula dai poteri della Cassazione e conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la strada per la Corte di Cassazione è stretta e rigorosa. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Chi intende adire la Suprema Corte deve essere consapevole che non potrà ottenere un nuovo processo sui fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione delle regole del diritto e della procedura. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi limiti è non solo la sua reiezione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non denunciavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘controllo di legittimità’ svolto dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito esclusivo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e seguito le regole processuali, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10893/24 Pucci
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ ar 334 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, che le censure esposte dal ricorrente, che deduce l’erronea valutazione dell’elemento psicologico, risultano dirette a una non consentit rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternati ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stre di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 1);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024