Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 12/07/2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, quale aumento a titolo di continuazione, rispetto ai fatti già giudicati con sentenza del medesimo Tribunale del 29/12/2014, divenuta irrevocabile il 08/02/2018.
Ricorre per cassazione Pio COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione e falsa applicazione di legge quanto all’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., stante il difetto dell’elemento soggettivo e l’assenza di prova circa l’assenza da casa del prevenuto al momento del controllo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspett attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merit coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il propor argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E’ costante, infatt l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legittimità «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordin ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile un diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
A fronte dei dati scrutinati – di univoca significazione – l’ipotesi alternat introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tal determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, COGNOME, rv 240763).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.