Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Rilegge i Fatti del Processo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31497/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti di una causa, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Questa pronuncia offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando cerca di ottenere una terza valutazione del merito, anziché contestare vizi di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Bergamo per reati di bancarotta fraudolenta, previsti dagli articoli 216 e 219 della Legge Fallimentare. La sentenza di primo grado, che infliggeva una pena di tre anni di reclusione e pene accessorie, era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.
L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione del ricorso inammissibile
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava un presunto ‘vizio di motivazione’ e la violazione di norme penali e processuali. Sostanzialmente, egli contestava la ricostruzione del suo ruolo gestorio all’interno dell’azienda, così come accertato dai giudici di primo e secondo grado. La difesa tentava di proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove emerse durante il processo.
Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente qualificato il motivo di ricorso come un tentativo mascherato di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda. Questo ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo netto che il suo compito non è quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. I giudici di legittimità non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali hanno il compito esclusivo di analizzare le prove e ricostruire gli eventi.
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato che le sentenze dei gradi precedenti erano basate su una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici. I giudici avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, confutando punto per punto le argomentazioni difensive. Pertanto, il tentativo del ricorrente di mettere in discussione tale ricostruzione fattuale si scontrava con i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Citando un consolidato principio delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità e le Conseguenze Pratiche
La decisione in commento è un’importante conferma dei confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione non può sperare in un ‘terzo processo’ in cui le prove vengano riesaminate. Il ricorso deve invece concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata.
L’esito per il ricorrente è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non contesta vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici della motivazione), ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di decidere chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza riesaminare le prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31497 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la pronuncia con cui la Corte di appello di Brescia in data 23 giugno 2023 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.11.2019, che aveva dichiarato colpevole l’imputato dei delitti di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, in relazi all’art. 219 comma 2 n.1 I.fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generi equivalenti alla recidiva e all’aggravante di cui all’art. 219 I.fall., lo condannato alla pena di anni 3 di reclusione con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. I. fall. per la durata di anni tre;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge penale e di legge processuale penale non è consentito dall legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottat giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, sia pag. 6 che riportano la ricostruzione del ruolo gestorio operata nella pronuncia di prim grado, sia le pagg. 9, 10 e 11 in cui la corte di merito conferma tale ricostruzi confutando, con argomenti congrui, gli aspetti contrapposti dalla difesa evidenziando, tra l’altro, come la difesa non avesse chiesto l’escussione dei te delle cui dichiarazioni aveva riferito il curatore);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.