Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una rilettura delle prove già ampiamente vagliate, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Esercizio Abusivo della Professione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall’articolo 348 del codice penale. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
I primi tre motivi miravano, nella sostanza, a contestare la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito. La ricorrente proponeva una lettura alternativa e diversa degli elementi probatori acquisiti durante il processo, cercando di convincere la Suprema Corte della propria versione dei fatti. Un quarto motivo, invece, contestava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, compresa una memoria integrativa depositata a ridosso dell’udienza, e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità. Secondo gli Ermellini, il ricorso non superava il vaglio preliminare necessario per essere discusso nel merito.
La decisione si fonda su una netta distinzione tra le questioni di fatto e le questioni di diritto. La ricorrente, infatti, non lamentava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva ai giudici di legittimità di fare ciò che per legge non possono: sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha spiegato in modo puntuale le ragioni della sua decisione. I primi tre motivi di ricorso sono stati giudicati come un tentativo di ottenere una “non consentita rilettura degli elementi probatori”. La Corte d’Appello aveva già esaminato ampiamente tutte le prove, giungendo a una ricostruzione dei fatti basata su un apparato argomentativo logico e puntuale. Tale valutazione, in assenza di vizi di legittimità, non è sindacabile in Cassazione.
Anche il quarto motivo è stato ritenuto palesemente privo di fondamento (“manifestamente infondate”). La Corte ha osservato che la ricorrente non aveva mai avanzato, nei precedenti gradi di giudizio, alcuna richiesta di sostituzione della pena. È un principio consolidato che non si possano introdurre per la prima volta in sede di legittimità richieste che dovevano essere formulate dinanzi al giudice di merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo ruolo è quello di custode della corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e dell’uniforme interpretazione della stessa (ius nomophylachiae), non di rivalutare nel merito le vicende processuali. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere attentamente calibrati per denunciare reali vizi di legittimità, evitando di trasformare l’impugnazione in un improprio appello mascherato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nella sentenza impugnata, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Perché la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata respinta?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata e quindi inammissibile perché, come rilevato dalla Corte, non era mai stata avanzata nelle fasi precedenti del giudizio di merito. Non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità istanze che dovevano essere sottoposte al giudice di primo o secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6716/24 Lamperini
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 348 c
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria integrativa in data 10 giugno 2024;
Ritenuto che le censure svolte nei primi tre motivi di ricorso (ribadite con memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi pro prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scr dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla st valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando u logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che le generiche censure dedotte nel quarto motivo di ricorso, con cui si la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro d utilità sono altresì manifestamente infondate, dal momento che non era stata avanzat richiesta in tal senso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la co della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024