Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che NOME COGNOME, condannato in primo e secondo grado alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato – per quanto qui rileva – di cui all’alt. comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, 213 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che, alla vista degli operanti, gettava fuori dal finestrino dell propria auto per disfarsene – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, il vizio di motivazione in ordine alla pretesa riferibilit alla sua persona della sostanza stupefacente, rinvenuta sul ciglio della strada.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché formulato in modo non specifico e, altresì, diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa “rilettura” del quadro probatorio, g adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni;
che la difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare alcune asserzioni che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado;
che, in particolare, la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione logicamente coerente e scevra da contraddizioni, che – alla luce del fatto che i militari notarono lo stesso imputato, durante la fuga, nell’atto di lanciare dal finestrino dell’autovettura l’involucro, poi recuperato, contenente la sostanza stupefacente – non residua alcun dubbio sulla proprietà in capo all’imputato della sostanza stupefacente ritrovata;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giuro 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.