Ricorso inammissibile: la Cassazione non riesamina le prove
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, non tutti i motivi di ricorso sono validi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia quello che si limita a chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Questo principio è fondamentale per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo: Dal Tentato Furto alla Condanna
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato in concorso, pronunciata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile sulla base di un solido quadro probatorio. Tra gli elementi a suo carico figuravano le risultanze della prova testimoniale, l’individuazione effettuata da un testimone oculare e i dati relativi al traffico della sua utenza telefonica, che ne confermavano gli spostamenti.
Il Ricorso in Cassazione e le Sue Motivazioni
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione verteva sulla valutazione della responsabilità penale dell’imputato. In sostanza, la difesa non contestava vizi di legge o di logica nella motivazione della sentenza, ma proponeva una lettura alternativa del materiale probatorio, cercando di ottenere una “rivisitazione in fatto” dell’intera vicenda. Si trattava, quindi, di argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo presentato era unicamente orientato a provocare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività che non rientra nelle competenze della Corte di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un “terzo grado” di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio consolidato. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché conteneva censure che miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti. I giudici di merito (primo grado e appello) avevano già analizzato in modo approfondito e logico tutte le prove, inclusi gli esiti della prova testimoniale e i dati telefonici. La motivazione delle sentenze precedenti è stata ritenuta “scevra da vizi di illogicità” e “del tutto coerente”. Pertanto, chiedere alla Cassazione di riconsiderare tali elementi equivale a chiederle di svolgere un compito che non le spetta. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni per un eventuale esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale nel sistema processuale penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito. Chi intende presentare un ricorso deve quindi articolare censure specifiche che mettano in luce un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice, e non semplicemente proporre una propria, diversa, ricostruzione dei fatti. La sanzione pecuniaria inflitta, inoltre, funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di primo e secondo grado, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali prove erano state usate per condannare l’imputato nei gradi di merito?
La condanna si basava su un complesso di prove, tra cui gli esiti delle testimonianze, il riconoscimento effettuato da un testimone oculare e i dati del traffico telefonico dell’imputato, che ne tracciavano gli spostamenti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37022 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCICOLONE NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli art 110, 624-bis e 625, nn.2 e 5, cod.pen..
L’unico motivo di ricorso, attinente al giudizio di penale responsabil dell’imputato, è inammissibile in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probat già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni g proposte con l’atto di appello.
Difatti, il motivo si risolve in una – non consentita – richiesta di revisi complesso materiale probatorio esaminato dai giudici di merito (attinenti, particolare, agli esiti della prova testimoniale) e quindi a un’inammissibile ric di valutazione alternativa del medesimo, analizzato dai giudici di primo e secon grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tu coerenti in ordine, in particolare, alla valutazione degli esiti della testimoniale e all’individuazione operata dal teste oculare anche alla luce dei attinenti agli spostamenti tenuti dall’imputato per come risultanti dai dati di t dell’utenza telefonica.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore