Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO del foro di LECCE in difesa di COGNOME NOME e che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, su appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM territoriale, ha applicato – in luogo degli arresti domiciliari disposti dal GIP – la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagato dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente (kg. 5,220 lordi di cocaina) e di armi.
Ricorre per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando, in sintesi, l’erroneità dell’assunto del Tribunale, secondo cui l’indagato fosse il soggetto deputato allo spaccio della sostanza stupefacente, e quindi l’inadeguatezza della misura cautelare applicata, oltre che l’insussistenza del pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure generiche e aspecifiche, che non si confrontano con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico.
Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente.
Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalment rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall’art. 606 cod. proc. pen.
Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se i
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governa l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non presenta vizi logicogiuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo al rinvenimento, all’interno di un locale nella disponibilità del medesimo, di diverse confezioni sottovuoto di vario peso contenente stupefacente del tipo cocaina e di due pistole con relativo munizionamento, oltre a materiale vario per il confezionamento ed una macchina conta banconote. All’esito delle perquisizioni, il COGNOME veniva trovato in possesso di oltre cinque chili di cocaina, di una pistola calibro TARGA_VEICOLO con matricola abrasa e di una pistola calibro TARGA_VEICOLO, munita di caricatore.
Tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità.
Sotto questo profilo, gli scarni rilievi del ricorrente sfociano nel merito neanche si confrontano adeguatamente con le specifiche e logiche argomentazioni dell’ordinanza impugnata, coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell’indagine.
Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente valutato la situazione nel suo complesso e ritenuto, sulla base di quanto accertato, che l’indagato, stante l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta ed il possesso di armi clandestine, sia soggetto – ancorché incensurato estremamente pericoloso, meritevole della misura inframuraria, secondo una valutazione di merito non manifestamente illogica, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Va, inoltre, disposto che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2024