Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare le Prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21286/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta quando si tenta di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, come dimostra il caso in esame. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano principalmente su due aspetti: una critica alla valutazione delle prove testimoniali effettuata dai giudici di merito e una contestazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la gravità dei fatti non fosse stata correttamente ponderata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha osservato che i rilievi critici presentati dal ricorrente non denunciavano un effettivo travisamento dei dati probatori, ovvero un errore palese nella lettura delle prove. Al contrario, le argomentazioni proposte miravano unicamente a sollecitare un diverso “giudizio di fatto”, offrendo una lettura alternativa e diversa del materiale probatorio.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno chiarito che questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, in quanto “giudice di legittimità”, non è quello di stabilire se una versione dei fatti sia più credibile di un’altra, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove trasforma impropriamente la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, funzione che non le compete.
La Genericità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche fosse adeguatamente motivata dalla confermata gravità dei fatti, e che le critiche del ricorrente non evidenziassero alcun vizio di legittimità specifico.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione netta tra vizio di legittimità e rivalutazione del merito. La Corte ha specificato che i motivi del ricorso erano inammissibili perché non facevano “emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata”. Gli apprezzamenti del ricorrente sul comportamento della persona offesa dopo l’aggressione, ad esempio, sono stati considerati un tentativo di rileggere i fatti, non di individuare un errore di diritto.
La conseguenza di un ricorso inammissibile è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un caposaldo del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise censure di carattere giuridico (violazione di legge) o logico-motivazionale (motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). Non può essere utilizzato come un pretesto per chiedere ai giudici di legittimità di rivedere l’intera vicenda processuale e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che la redazione del ricorso deve concentrarsi meticolosamente sull’individuazione di specifici errori di diritto, evitando argomentazioni che sconfinino in una mera riproposizione delle proprie tesi fattuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e dei fatti, anziché denunciare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tale richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare nel merito i fatti di una causa, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi afferenti alla valutazione delle prove testimoniali sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata (tali non sono gli apprezzamenti sui comportamenti in concreto tenuti dalla persona offesa dopo l’aggressione subita ad opera del ricorrente);
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzioNOMErio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata confermata la gravità dei fatti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consi ere estensore
Il Presi COGNOME t