Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sbarra la Strada a una Nuova Valutazione dei Fatti
Con l’ordinanza n. 18967 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, poiché mirava a una riconsiderazione dei fatti già valutati nei gradi precedenti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva impiegato violenza per sottrarsi a un controllo. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 15 maggio 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Sosteneva che la dichiarazione di responsabilità fosse basata su una ricostruzione dei fatti errata e su una motivazione illogica e giuridicamente viziata.
2. Errata applicazione della recidiva: Contestava la motivazione con cui era stata applicata l’aggravante della recidiva, ritenendola insufficiente.
L’obiettivo era chiaro: ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione delle prove e delle circostanze che avevano portato alla sua condanna.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La motivazione della Corte è netta e si articola su due pilastri.
In primo luogo, riguardo alla presunta errata valutazione dei fatti, la Corte ha sottolineato che il ricorso tendeva a ottenere “un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. Il ruolo della Cassazione, infatti, è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo esauriente (pagg. 2-3 della sentenza) le ragioni del suo convincimento, spiegando come la violenza fosse stata effettivamente impiegata dall’imputato.
In secondo luogo, anche il motivo relativo alla recidiva è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ritenuto “congrua” la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva spiegato che i reati commessi, alla luce dei precedenti penali dell’imputato, erano espressione di “una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore”. In altre parole, la motivazione fornita era sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame è un’importante conferma dei limiti del giudizio di Cassazione. Non si può utilizzare il ricorso per tentare di ottenere un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici, e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come si sono svolti i fatti?
No, la Corte ha chiarito che tentare di ottenere una ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito non è consentito in sede di legittimità, che è la funzione propria della Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo mirava a una rivalutazione dei fatti, non permessa in Cassazione, e il secondo motivo sulla recidiva è stato giudicato manifestamente infondato, dato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) dando atto di come la violenza sia stata impiegata, da parte del ricorrente, per sottrarsi alla p.g.;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione – si veda pag. 3 della sent. impugnata – che da atto di come i reati commessi siano espressione, alla luce dei precedenti, di una inclinazione al reato soggettivamente espressiva di maggiore disvalore;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Presidente