Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riesamina i Fatti
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole cambiano. Non si tratta più di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché volto a una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna per Stalking al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per una serie di reati gravi: atti persecutori (comunemente noti come stalking), imbrattamento continuato e percosse. I giudici di merito, tenendo conto anche della recidiva, avevano ritenuto provata la sua colpevolezza, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del reato di atti persecutori.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno alla natura del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è quello di stabilire chi ha torto e chi ha ragione riesaminando le prove (testimonianze, documenti, etc.), ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici, come:
* Violazione di norme di diritto.
* Vizi logici della motivazione che la rendano meramente apparente o contraddittoria.
* Travisamento della prova, ovvero quando il giudice ha basato la sua decisione su un’informazione inesistente o palesemente fraintesa.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha individuato specifici errori di questo tipo, ma ha tentato di proporre una lettura alternativa delle prove già ampiamente valutate nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato erano volte a “prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori”, un’attività preclusa in questa sede. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva già fornito una motivazione solida, affermando che la responsabilità penale era “pienamente provata” alla luce di un “ampio quadro probatorio”.
Inoltre, i motivi del ricorso sono stati giudicati come generici e ripetitivi di questioni già adeguatamente esaminate e respinte in appello. La Corte ha quindi concluso che non c’erano i presupposti per un esame nel merito, configurandosi un classico caso di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze economiche precise per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per sollevare questioni di puro diritto. Tentare di trasformarlo in un’ulteriore istanza per discutere i fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava specifici errori di diritto o vizi di motivazione, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze concrete per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato nei gradi precedenti?
L’imputato era stato condannato per i reati di atti persecutori, imbrattamento continuato e percosse, uniti dal vincolo della continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14221 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 11 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di atti persecutori, imbrattamento continuato e percosse e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati e la recidiva contestata, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
che il ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori avulsa dall’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, atteso che la Corte territoriale ha affermato che appare pienamente provata la responsabilità penale dell’imputato alla luce dell’ampio quadro probatorio (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato); trattasi, pertanto, di profili di censura già ampiamente e adeguatamente vagliati in sede di appello, caratterizzati, inoltre, da estrema genericità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.