Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e a chiedere una nuova analisi delle prove, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Suprema Corte delimita il proprio campo d’azione, concentrandosi esclusivamente sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per una condotta violenta e minacciosa tenuta nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto. La difesa dell’imputato aveva fornito una ricostruzione alternativa dei fatti, che però era stata giudicata non credibile dai giudici di secondo grado.
La Corte d’Appello, nelle sue motivazioni, aveva evidenziato la consistenza delle prove a carico, ritenendo pienamente dimostrata la natura minacciosa e violenta del comportamento dell’imputato e confutando punto per punto la versione difensiva.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Nonostante la chiara posizione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto presentato non lamentava vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto di motivazione, ma si concentrava sul tentativo di ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di dare una lettura dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, accogliendo la versione della difesa.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione. Il suo compito non è decidere ‘chi ha ragione’ nel merito della vicenda, ma assicurare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. La riproposizione di censure già adeguatamente respinte in appello rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e conciso. I giudici hanno osservato che l’appello era ‘teso ad una rivalutazione del compendio probatorio e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello’.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di secondo grado avessero già esaminato e motivato in modo esauriente la consistenza della condotta illecita, smontando la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa. Poiché il ricorso non introduceva nuovi e validi motivi di diritto, ma si limitava a insistere su una diversa interpretazione dei fatti, non poteva essere accolto.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifici motivi di diritto. Non è ammissibile tentare di utilizzare questo strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente a una sanzione pecuniaria serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su reali vizi di legittimità e non su un semplice disaccordo con la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa redigere ricorsi focalizzati esclusivamente su questioni giuridiche, evitando di riproporre argomentazioni fattuali già esaminate e respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica alla loro decisione (giudizio di legittimità). Non può riesaminare i fatti del caso (giudizio di merito).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/06/1987
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso risulta teso ad una rivalutazione del compendio probatorio e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la consistenza della condotta violenta e minacciosa rivolta all’ufficiale di polizia giudi intervenuto, confutando anche in quella sede, la diversa ricostruzione offerta dalla dif (pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.