Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio sul Merito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 45091 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio volto a una nuova valutazione dei fatti. Quando un ricorso si limita a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, senza sollevare vizi di legittimità, il suo esito è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente, offre un chiaro esempio di questo principio.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Non accettando la decisione della Corte d’Appello di Trieste, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: una Richiesta di Rivalutazione
L’intero impianto del ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della sussistenza dell’aggravante dell’incidente. L’imputato, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il materiale probatorio, in particolare le dichiarazioni testimoniali, per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Si trattava, in sostanza, di una richiesta di “rivisitazione in fatto”, proponendo argomentazioni già avanzate e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: il ruolo della Suprema Corte. Essa è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno condotto il processo.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e concisa. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché conteneva unicamente censure che miravano a una “non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito”. Inoltre, le argomentazioni erano meramente reiterative di quelle già presentate in appello. I giudici di secondo grado avevano già negato la rinnovazione dell’istruttoria basandosi su elementi univoci, come le dichiarazioni testimoniali della persona trasportata sull’altro veicolo coinvolto e le condizioni dei mezzi. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse essere esaminato dalla Cassazione.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione tecnica e la capacità di individuare reali vizi di legge o di motivazione. Tentare di utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione nel merito della vicenda è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione serve da monito: la Suprema Corte non è una giuria d’appello e un ricorso inammissibile è la sanzione per chi ignora questa fondamentale distinzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze, essendo essa un giudice di legittimità e non di merito.
Qual era l’obiettivo del ricorrente?
Il ricorrente mirava a far cadere l’aggravante di aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza, contestando la valutazione delle prove testimoniali già effettuata dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/11/1991
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per i reati previsti dall’art.186, co 2, lett.c e 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e 635 cod.pen..
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunqu reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello e specificamen relative alla configurazione dell’aggravante di avere provocato un incidente dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza.
Profilo in ordine al quale il motivo di ricorso si è limitato a richieder rinnovazione istruttoria già negata dal giudice di appello, a propria volta correlazione con gli univoci elementi dedotti dalle dichiarazioni testimoniali del trasportata sull’altro mezzo coinvolto e sulle condizioni dei rispettivi veicoli.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
COGNOME Il Presidente
Il Consigliere estensore