Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSARNO il 01/07/1948
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dalrart.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravato ai sensi dell’art.61, n.11quater e 416bis n.1 cod.pen.
L’unitario motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso – atte a contestare il concorso nell’attività di cessione – è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato il carattere decisivo da attribuire a contenuto delle conversazioni intercettate anteriormente e posteriormente rispetto al sequestro dello stupefacente, idonei a dimostrare che l’imputato avesse assunto il ruolo di intermediario tra cedente e cessionario,
Rilevando, sul punto, che, quando occorre procedere all’interpretazione di fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un’affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L. Rv. 286599); aspetti sui quali il motivo di impugnazione si appalesa sostanzialmente aspecifico, richiamando ulteriori elementi di fatto già svalorizzati dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025