Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i Fatti
Il processo penale italiano prevede tre gradi di giudizio, ma con ruoli ben distinti. Mentre i primi due gradi (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano di accertare i fatti, la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello di Palermo, per il reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, secondo comma, del codice penale, e per la violazione di una norma prevista dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011).
L’imputato, ritenuto responsabile dei reati contestati, ha deciso di impugnare la sentenza d’appello proponendo ricorso per cassazione tramite il suo difensore. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la contestazione della sussistenza dell’aggravante.
I Motivi del Ricorso e la Richiesta di una Nuova Valutazione
Con i suoi motivi di ricorso, la difesa ha tentato di mettere in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito. L’obiettivo era chiaro: ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel giudicare credibile la testimonianza della vittima e nel ritenere provata la circostanza aggravante.
Questa strategia, tuttavia, si scontra con i limiti strutturali del giudizio di Cassazione. Il ricorrente, infatti, non lamentava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza, ma chiedeva di fatto alla Suprema Corte di comportarsi come un giudice di terzo grado, riesaminando le prove e offrendo una valutazione alternativa. Questo tipo di richiesta rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto seccamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dall’imputato erano palesemente dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale.
La Suprema Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di ripetere il giudizio sui fatti, ma di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e completa, esaminando attentamente le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi di prova che confermavano la sussistenza dell’aggravante.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, in assenza della denuncia di uno specifico “travisamento della prova” (cioè l’aver utilizzato una prova per dire qualcosa che palesemente non dice), non è possibile contestare in Cassazione l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito. La motivazione della sentenza d’appello non presentava carenze o illogicità di macroscopica evidenza, rendendo così l’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un’importante conferma dei principi che regolano il giudizio di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, a meno che non sia in grado di dimostrare un vizio logico palese o un errore di diritto. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si può sperare in un esito diverso basato su una nuova interpretazione delle prove.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che i ricorsi infondati o meramente dilatori hanno conseguenze concrete.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente la credibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità delle persone offese o dei testimoni è un’attività riservata al giudice di merito (primo grado e appello). La Cassazione non può riesaminare le prove, a meno che non si denunci un palese travisamento della prova, cioè un errore manifesto nell’interpretazione di un atto processuale.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel suo contenuto perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOME nato a SAN SEVERO il 27/08/1984
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME Giudice NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159 del 2011;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettu dalla Corte territoriale (e, in particolare, sul giudizio di attendibilità della persona offesa sussistenza dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 612 cod. pen.) e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti d (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, la seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata, dove vengono vagliate le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dove viene accertata la presenza degli elementi di fatto necessari a integrare l’aggravante contestata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente