Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta la Rivalutazione dei Fatti
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un appello si limita a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici precedenti, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua proposizione errata.
Il Contesto del Ricorso: L’Appello e la Norma Contestata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la circostanza attenuante prevista dall’articolo 73, comma 5, del DPR 309/90. Questa norma prevede una pena più lieve per i reati legati agli stupefacenti considerati di ‘lieve entità’.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui tale attenuante era stata esclusa. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere un annullamento della sentenza per un presunto difetto di motivazione.
Il Giudizio della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato le argomentazioni del ricorrente, giungendo a una conclusione netta e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione della Corte d’Appello era presente e non illogica.
Il vero problema, secondo la Cassazione, risiedeva nella natura stessa del ricorso. Non si trattava di una critica sulla corretta applicazione della legge, ma di una ‘mera rivalutazione contestativa della decisione’. In sostanza, il ricorrente non stava mettendo in discussione un errore di diritto, ma chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un pilastro del processo penale. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di stabilire come sono andati i fatti, compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La Cassazione ha il compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente (funzione nomofilattica) e che le sentenze siano sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse palesemente infondato, in quanto mirava a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte, senza evidenziare vizi di legittimità. Riconoscendo inoltre ‘profili di colpa’ nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Un appello che si traduce in una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali, già vagliate e respinte nei gradi di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’imputato, come il pagamento delle spese e di un’ammenda, a causa della proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte di Cassazione, non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitava a proporre una nuova valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte d’Appello, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘mera rivalutazione contestativa della decisione’?
Significa che il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha semplicemente contestato il merito della decisione, chiedendo alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa, come se fosse un terzo grado di giudizio sui fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 17/01/1986
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso per conto di La Piana NOME NOME deduce in maniera del tutto infondata l’assenza di motivazione – in realtà sussistente – sulla esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Emerge altresì in proposito una mera rivalutazione contestativa della decisione, inammissibile in questa sede.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024.