Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un’impugnazione contro una condanna per il reato di truffa, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere il nostro sistema processuale.
I Fatti alla Base del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa degli elementi processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti che avevano portato alla condanna. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni procedurali che toccano il cuore della funzione della Cassazione.
Primo Motivo: la Proposta di una Diversa Lettura dei Fatti
Il ricorrente ha dedotto una violazione di legge, ma in realtà ha articolato la sua difesa su una differente interpretazione delle prove raccolte (dichiarazioni della persona offesa e documenti). La Corte ha ribadito che il suo potere non include una rilettura degli elementi probatori né l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Il giudizio di legittimità si limita a verificare se la motivazione della corte d’appello sia logica, completa e non contraddittoria, cosa che nel caso di specie è stata confermata.
Secondo Motivo: l’Errata Deduzione del Travisamento della Prova
Il secondo motivo lamentava un presunto travisamento della prova. Tuttavia, la Corte ha chiarito la distinzione fondamentale: non c’è travisamento quando si critica l’interpretazione di una prova effettivamente esistente, a meno che tale interpretazione non sia manifestamente illogica. Il travisamento si configura solo quando un giudice basa la sua decisione su una prova inesistente o ne stravolge completamente il contenuto. Nel caso in esame, il ricorrente criticava semplicemente il significato che i giudici di merito avevano attribuito a un documento, attività che rientra pienamente nella loro discrezionalità valutativa.
Terzo Motivo: Ancora un Tentativo di Riesame nel Merito
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile poiché, analogamente al primo, proponeva una diversa lettura delle emergenze processuali, esulando così dal sindacato di legittimità demandato alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i giudici di appello avevano fornito una giustificazione esaustiva e coerente della responsabilità penale del ricorrente. La loro ricostruzione dei fatti si basava su una pluralità di elementi probatori, valutati in modo razionale e completo. Le censure mosse dal ricorrente, al contrario, non evidenziavano vizi di legittimità (come la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione), ma si risolvevano in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Questo tentativo si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio sulla corretta applicazione della legge e non una terza istanza di merito.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza riafferma con forza un principio cardine del sistema processuale penale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, non può limitarsi a proporre una ricostruzione dei fatti più favorevole all’imputato. La conseguenza pratica di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
 
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità della motivazione), ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra criticare l’interpretazione di una prova e denunciare un ‘travisamento della prova’?
Secondo la Corte, criticare l’interpretazione di una prova significa contestare il significato che il giudice le ha attribuito, il che è consentito solo se l’interpretazione è manifestamente illogica. Il ‘travisamento della prova’, invece, è un vizio più grave e specifico che si verifica quando il giudice fonda la sua decisione su una prova inesistente o ne altera radicalmente il contenuto oggettivo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10651  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni della persona offesa e documenti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché deduce un travisamento della prova da parte della corte che risulta inesistente, in quanto non censura la ritenuta esistenza di un dato processuale effettivamente inesistente, ma critica l’interpretazione di un dato processuale effettivamente esistente, l’atto allegato al contratto di cessione, che non risulta manifestamente illogica;
che il terzo motivo non è consentito poiché non deduce in sostanza vizi della motivazione ma propone una diversa lettura delle emergenze processuali che esula dal sindacato di questa Corte , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.