Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la rilettura dei fatti non è consentita
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo questa decisione che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, per aver tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti in un caso di ricettazione. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del delitto, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un motivo principale: la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla prova che aveva fondato la sua condanna. In sostanza, il ricorrente contestava le modalità con cui era stato identificato come l’autore del reato, ritenendole non congrue.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua natura prettamente fattuale. Le argomentazioni presentate dal difensore non miravano a denunciare un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso si configurava come un tentativo di sollecitare una riconsiderazione delle prove e una lettura alternativa delle risultanze processuali.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le “doglianze in punto di fatto” fossero già state ampiamente discusse e respinte con motivazioni adeguate nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato in modo congruo e attendibile le ragioni per cui l’identificazione dell’imputato era da considerarsi solida. Pertanto, riproporre le stesse questioni in Cassazione, senza indicare uno specifico travisamento della prova (ovvero un errore palese nella lettura di un atto processuale), si traduce in una richiesta inammissibile di rivalutazione del merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. Il primo, svolto da Tribunale e Corte d’Appello, ha il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. Il secondo, di competenza esclusiva della Cassazione, ha invece la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché la logicità delle motivazioni dei provvedimenti giudiziari.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato estraneo al sindacato di legittimità. Proporre una “alternativa lettura delle risultanze probatorie” non equivale a dimostrare un vizio di legge. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non potendo sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine: non si può utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici, come l’errata applicazione di una norma di diritto o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, e non limitarsi a contestare l’apprezzamento delle prove. La conseguenza di un ricorso che non rispetta tali limiti è, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver inutilmente attivato la macchina giudiziaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Cosa avrebbe dovuto dimostrare il ricorrente per rendere ammissibile il suo ricorso?
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare una specifica violazione di legge o un difetto di motivazione, come un’illogicità manifesta o un travisamento di una prova specifica, invece di limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze già valutate dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6876 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/09/1987
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle congrue e attendibili modalità di identificazione dell’imputato quale autore del delitto contestato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Presi COGNOME nte