Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Limiti al Riesame delle Prove
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per rivedere i fatti di una causa. Quando un appello si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, senza individuare vizi di legge nella sentenza impugnata, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Messina, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, cercando di ribaltare la decisione a lui sfavorevole. I motivi del ricorso si concentravano su una critica alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda criminosa.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La Corte ha sottolineato che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano reali vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. Al contrario, l’appello si risolveva in un tentativo di ottenere una “non consentita rilettura degli elementi probatori”.
In altre parole, il ricorrente non contestava il ragionamento giuridico della Corte d’Appello, ma il suo apprezzamento dei fatti. Questo tipo di doglianza è estraneo al perimetro del giudizio di cassazione, il cui compito non è quello di stabilire chi ha ragione nel merito, ma di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lapidaria. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse costruito la propria decisione su un “puntuale e logico apparato argomentativo”, frutto di una “valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio”. Una motivazione così strutturata, priva di contraddizioni evidenti o di palesi errori logici, non è censurabile in sede di legittimità.
Il principio cardine ribadito è che la Cassazione svolge un “controllo di legittimità”, non un riesame del merito. Prospettare una “diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa”, come ha fatto il ricorrente, significa chiedere ai giudici supremi di fare ciò che la legge riserva esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Di fronte a una motivazione congrua e logica, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, anche se una diversa interpretazione delle prove fosse astrattamente possibile. L’inammissibilità del ricorso è stata, pertanto, la conseguenza inevitabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. È indispensabile individuare e argomentare specifici vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti di motivazione che rendano la sentenza impugnata giuridicamente errata o logicamente insostenibile.
In mancanza di tali elementi, il ricorso si espone a una sicura declaratoria di inammissibilità. Come nel caso di specie, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro. Una scelta processuale errata, quindi, può avere conseguenze economiche significative, oltre a precludere ogni ulteriore possibilità di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non sollevava questioni di errore legale, ma mirava a una rilettura delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa “controllo di legittimità”?
È la funzione specifica della Corte di Cassazione, che non riesamina i fatti del caso, ma verifica esclusivamente se i giudici dei gradi di merito abbiano applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RODI’ MILICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 18167/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nei due motivi di ricorso risultano dirette a una consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e altern ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenut alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acqu corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabi in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024