Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta quando le doglianze dell’imputato si concentrano su una rilettura delle prove anziché su vizi di legge. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di lieve entità, offre un chiaro esempio di come e perché la Suprema Corte delimita il proprio campo di intervento.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per i reati previsti dagli articoli 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (spaccio di lieve entità). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Il ricorrente ha basato le sue argomentazioni su censure che, secondo la Suprema Corte, miravano a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa rispetto a quella accertata dai giudici di merito.
La Valutazione sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità. I giudici di primo grado e d’appello hanno il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi e la valutazione delle prove (documenti, testimonianze, perizie). La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Il Divieto di “Rilettura” delle Prove
La Suprema Corte chiarisce che il ricorso presentato non si confrontava realmente con gli elementi di prova e le valutazioni espresse nella sentenza impugnata. Piuttosto, tentava di scardinare l’impianto accusatorio proponendo una propria versione dei fatti. Questo approccio è in contrasto con la funzione della Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito. Se la motivazione della Corte d’Appello è puntuale, logica e completa, come nel caso di specie, essa non è censurabile in sede di legittimità.
le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello fosse pervenuta alla ricostruzione dei fatti attraverso una valutazione globale di tutte le prove acquisite, supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Di conseguenza, la decisione dei giudici di merito non appariva censurabile sotto il profilo della legittimità. Le censure del ricorrente sono state liquidate come un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Pertanto, non emergendo vizi di legge, il ricorso è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come un ricorso per cassazione debba essere fondato su precise violazioni di legge e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio, pena la sua inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, ossia verifica che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può riesaminare le prove per decidere se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 9048/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, co. 5. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nel ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024