Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per simulazione di reato, dove l’imputato ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di simulazione di reato ai sensi dell’art. 367 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali:
1. Una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendone una propria versione alternativa.
2. La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rimettere in discussione l’intero apparato probatorio che aveva portato alla sua condanna.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici supremi hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già esaminato ampiamente tutti gli elementi di prova, giungendo alla propria conclusione attraverso un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. Il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione, che è un controllo sulla corretta applicazione del diritto (controllo di legittimità) e non una nuova valutazione del merito della causa.
La Questione delle Circostanze Attenuanti
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto infondate le lamentele. La Corte ha osservato che la decisione del giudice d’appello era stata motivata in modo logico e coerente, a fronte di ‘doglianze generiche’ da parte della difesa. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse giustificare un annullamento della sentenza impugnata su questo punto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come il ricorso si risolvesse in una richiesta di riesame del merito. È stato ribadito che la valutazione delle prove, la scelta tra diverse ricostruzioni fattuali e l’apprezzamento della credibilità delle fonti sono compiti esclusivi del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione completa e razionale della propria decisione, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi della legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto, ponendo un argine ai ricorsi che cercano impropriamente di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che esulano dalle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel giudicare un ricorso?
La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, ossia verifica che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Non può riesaminare i fatti del caso o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10359/24 Capuano
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 367 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure in materia di responsabilità per il reato addebitato risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e alla complessiva entità del trattamento sanzioNOMErio, a fronte di doglianze generiche;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024