Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i limiti del proprio giudizio, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è quello che, invece di denunciare violazioni di legge, tenta di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la funzione del controllo di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La condanna riguardava reati di una certa gravità: tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello, esaminando le prove raccolte durante il processo, aveva confermato la colpevolezza dell’imputato, fornendo una ricostruzione dettagliata e argomentata della vicenda criminosa.
Il Motivo del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su un unico motivo. Tuttavia, secondo i giudici supremi, le censure sollevate non miravano a evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso si risolveva in una richiesta di rileggere gli elementi di prova e di prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha sottolineato come l’appellante non si sia realmente confrontato con gli elementi probatori e con le valutazioni di merito già ampiamente scrutinate dalla Corte d’Appello. In pratica, si è cercato di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su una base giuridica consolidata. Il suo ruolo non è quello di un “giudice di terza istanza” che può riesaminare liberamente le prove e decidere se la ricostruzione dei fatti del giudice precedente sia la più convincente. Il suo compito è il cosiddetto “controllo di legittimità”: verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse raggiunto la sua decisione attraverso una valutazione globale di tutte le prove, supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Tale motivazione, essendo priva di vizi evidenti, non poteva essere censurata in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di proporre una propria versione dei fatti è stato giudicato un tentativo di “rilettura non consentita degli elementi probatori”, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: L’Inammissibilità come Filtro di Legittimità
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto. I ricorsi devono concentrarsi su specifici errori giuridici o su palesi illogicità della motivazione, non sulla speranza di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La declaratoria di inammissibilità, oltre a comportare per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali, lo ha obbligato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non contestavano vizi di legittimità della sentenza, ma miravano a una rilettura non consentita degli elementi probatori e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello non è ‘censurabile in sede di controllo di legittimità’?
Significa che la motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta logica, coerente e basata su una valutazione completa delle prove. Pertanto, non presentando vizi di diritto o illogicità manifeste, non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare il merito dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024