Ricorso Inammissibile: La Cassazione dice NO alla Ripetizione dei Motivi d’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, non è consentito. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la mancata riqualificazione del fatto da rapina consumata a tentata rapina. In sostanza, la difesa sosteneva che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e chiedeva una nuova valutazione che portasse a una qualificazione giuridica meno grave del reato.
Ricorso inammissibile: I Principi Ribaditi dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due principi consolidati e cruciali nel diritto processuale penale.
Il Divieto di Motivi Meramente Reiterativi
Il primo punto cardine della decisione è che il ricorso si fondava su ‘motivi meramente reiterativi’. Questo significa che le argomentazioni presentate erano una semplice copia di quelle già avanzate davanti alla Corte d’Appello. La Cassazione, citando numerosi precedenti, ha ricordato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni. L’appello alla Suprema Corte deve sollevare vizi di legge specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a manifestare un generico dissenso con la decisione precedente.
I Limiti della Corte di Legittimità sul Merito
Il secondo principio, strettamente collegato al primo, riguarda la natura della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il ricorso dell’imputato, infatti, proponeva una ‘lettura alternativa del merito’, ovvero una diversa interpretazione delle prove e dei fatti. Questo tipo di valutazione è preclusa alla Suprema Corte. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già puntualmente esaminato e motivato la ricostruzione del fatto come rapina impropria consumata.
le motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte è lapidaria: il ricorso è inammissibile perché non attacca la sentenza impugnata per vizi di legittimità, ma tenta di ottenere un terzo giudizio sui fatti. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta (pagg. 3-4 della sentenza) sul perché il reato dovesse essere considerato una rapina impropria consumata e non un semplice tentativo. Riproporre la stessa richiesta in Cassazione, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, rende il ricorso inammissibile.
le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza. Non può essere uno strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Chi intende adire la Suprema Corte deve essere in grado di dimostrare un errore nell’applicazione della legge o una palese illogicità nella motivazione del giudice di merito. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, quando si fonda su motivi che sono una mera ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, oppure quando chiede alla Corte di riesaminare i fatti, compito che non le spetta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che l’argomento proposto nel ricorso è identico a una doglianza già sollevata e valutata dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello), senza introdurre nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’. Il suo ruolo non è quello di stabilire come si sono svolti i fatti (compito dei giudici di merito, come il Tribunale e la Corte d’Appello), ma di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di tentativo, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla ricostruzione del fatto nei termini di rapina impropria consumata);
che lo stesso motivo non è consentito anche perché propone una lettura alternativa del merito, preclusa alla cognizione della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.