Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Ripetere i Motivi d’Appello è una Strategia Perdente
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado per sperare in una riforma della sentenza. Un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di una simile strategia, come dimostra il caso che analizziamo oggi.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, per il reato di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali”. In sostanza, l’imputato aveva fornito informazioni non veritiere a un pubblico ufficiale riguardo alla propria identità.
Non rassegnato alla condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione (ovvero se il fatto fosse o meno di particolare tenuità), ma in un vizio procedurale dirimente. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello.
In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse identiche argomentazioni del secondo grado di giudizio, senza formulare una critica specifica, puntuale e argomentata contro la motivazione con cui la Corte territoriale aveva già rigettato quella stessa richiesta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Per questo, un ricorso è considerato “specifico” solo se si confronta direttamente con la sentenza che impugna, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
Un motivo che si limita a ripetere le doglianze già esaminate e disattese è considerato “apparente” o “non specifico”, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo “puntuale e adeguata” alle questioni sollevate, e il ricorrente non ha mosso alcuna censura specifica contro tale ragionamento.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Cassazione ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente sia errata, attaccandone specificamente la motivazione. La mera riproposizione di argomenti già vagliati si traduce non solo in un esito negativo, ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. Una lezione che evidenzia il rigore formale e sostanziale richiesto per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “particolare tenuità del fatto” secondo l’art. 131-bis c.p.?
È una causa di non punibilità che si applica ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa è di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno, e il comportamento non risulta abituale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 09/02/1986
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle partì;
udita la relazione. svolta dal COGNOME MADIA 1 CKIA PAPI • •-,J11.31911l.11. t tr-st’irt %….1-1-1 , 1r, I
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui alla art. 131-bis cod. pen., indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione puntuale e adeguata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024.