Ricorso Inammissibile: La Cassazione Dice No alla Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’appellante si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel grado precedente. Questa prassi, definita ‘pedissequa reiterazione’, non costituisce un valido motivo di ricorso e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione che, pur nascendo da un caso di diffamazione, offre spunti cruciali sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di diffamazione. In secondo grado, la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione. Nonostante l’estinzione del reato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, ma limitatamente agli effetti civili, ovvero alle possibili conseguenze risarcitorie della vicenda.
I Motivi del Ricorso
L’imputato, nel suo ricorso, sollevava due questioni principali. In primo luogo, lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valorizzato il contesto politico in cui le presunte dichiarazioni diffamatorie erano state espresse. In secondo luogo, evidenziava una presunta disparità di trattamento rispetto a un’altra querela identica, presentata da un’altra persona, che era stata invece archiviata dal Pubblico Ministero. L’obiettivo era quello di ottenere un proscioglimento nel merito, che avrebbe eliminato ogni possibile conseguenza civile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Innanzitutto, la Corte ha sottolineato che le censure mosse dal ricorrente miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova e del contesto fattuale. Questo tipo di riesame è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito dei fatti.
In secondo luogo, e punto cruciale della decisione, il ricorso è stato giudicato come una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado, come si legge nella loro sentenza, avevano già pienamente valutato sia il contesto politico sia l’esito dell’altro procedimento. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello e di evidenziarne eventuali vizi logici o giuridici, si è limitato a riproporre le stesse lamentele. Questa mancanza di specificità e di confronto con la decisione impugnata rende il ricorso, per definizione, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte riafferma un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire il massimo organo della giurisdizione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare in Cassazione. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice precedente. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati non solo è inutile, ma è anche controproducente. La conseguenza, come in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata quantificata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza della tecnica processuale e della specificità dei motivi di ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2935 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 21/08/1979
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto di diffamazione perché estinto per intervenuta prescrizione;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso, proposto ai soli effetti civili, il ricorr lamenta la mancata valorizzazione del contesto politico in cui la condotta diffamatoria sarebbe stata espressa, nonché la differente valutazione del Pubblico ministero in ordine all’identica querela proposta da altra persona, oggetto di archiviazione;
ritenuto che il suddetto motivo non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale – in modo corretto ed esaustivo – ha pienamente valutato il contesto politico, così come il differente epilogo dell’altro procedimento (si veda, in particolare, la pag. 3 del provvedimento impugnato), senza che il ricorso si confronti con detta motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente