Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Rigetta Motivi Generici e Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un appello contro una sentenza di condanna per il reato di evasione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e rappresentano un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, tentando di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e la sua colpevolezza. Il ricorso si basava su argomentazioni volte a sostenere la non offensività della sua condotta e a criticare la valutazione sulla sussistenza della recidiva e il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dalla difesa e li ha ritenuti del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha sottolineato come i motivi del ricorso non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Uno dei punti cardine della decisione è la natura dei motivi addotti. La Corte li ha qualificati come “manifestamente generici e inconferenti” e “meramente riproduttivi” di argomentazioni già vagliate. In pratica, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di diritto o critiche pertinenti alla legittimità della sentenza, ma ha semplicemente ripetuto le sue tesi difensive, sperando in un riesame dei fatti. Questo approccio è incompatibile con la funzione della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile evidenziando che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente. Le argomentazioni della Corte d’Appello erano state esaustive sia riguardo agli elementi costitutivi del reato di evasione, sia riguardo all’applicazione della recidiva e alla sua equivalenza con le attenuanti generiche. Non sussistevano, quindi, le “manifeste incongruenze logiche” che sole avrebbero potuto giustificare un intervento della Corte di Cassazione. Di fronte a un ricorso che non solleva questioni di legittimità valide, ma tenta solo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, la conseguenza inevitabile è la declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, un ricorso deve sollevare questioni specifiche relative alla violazione della legge o a vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un terzo giudizio sui fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da guida per comprendere i confini invalicabili del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di ricorso pertinenti e specifici.
Che cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non valuta se le argomentazioni siano fondate o meno, ma si limita a respingerlo per motivi procedurali o formali, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Per quali ragioni specifiche il ricorso è stato respinto in questo caso?
Il ricorso è stato respinto perché i motivi erano manifestamente generici, inconferenti e meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti. Tali motivi non sono consentiti nel giudizio di Cassazione, che è una sede di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36003 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto, oltre che manifestamente generici e inconferenti risp alla affermata inoffensività della condotta alla luce della situazione in fatto descritta in s sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi anche soggettivi, dell’eve contestata, alla ritenuta sussistenza degli estremi legittimanti l’applicazione della conte recidiva e alla ritenuta equivalenza tra la recidiva riscontrata e le generiche accordate;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.