Ricorso Inammissibile: la Cassazione boccia i motivi generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e una critica puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente una semplice doglianza; è necessaria un’argomentazione che smonti, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici. Analizziamo insieme la vicenda per capire quali sono gli errori da evitare.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis del codice penale. In seguito alla condanna in primo grado, il caso approdava davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur concedendo all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermava la decisione del Tribunale su altri punti, in particolare sul diniego delle attenuanti generiche.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, contestando la valutazione della Corte territoriale. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte non è stato quello sperato.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso mancava di un requisito fondamentale: la critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza che si contesta. In questo caso, il ricorso si era limitato a esporre doglianze astratte, senza smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello.
Il punto cruciale riguardava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva giustificato tale diniego sulla base del “manifestamente elevato grado della colpa” dell’imputato, un parametro previsto dall’art. 133 del codice penale per la valutazione della gravità del reato. Il ricorso, invece di contestare specificamente questa valutazione, non aveva operato un reale confronto con essa.
La Cassazione ha chiarito che la valutazione sul grado della colpa e sulla concessione delle attenuanti è una decisione discrezionale del giudice di merito, basata su elementi di fatto. Tale decisione può essere contestata in sede di legittimità solo se appare manifestamente illogica o arbitraria, cosa che non è stata dimostrata nel caso di specie. Il ricorso, mancando di questa analisi critica, è stato quindi ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica non sufficientemente specifica. Per avere successo in Cassazione, non basta affermare di non essere d’accordo con la decisione precedente. È indispensabile individuare le specifiche ragioni di illegittimità o i vizi logici nella motivazione del giudice e articolarli in modo chiaro e puntuale. L’impugnazione deve essere un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, pena la sua declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi generici e non supportati da un’effettiva analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Quale argomento specifico non è stato affrontato correttamente nel ricorso?
Il ricorso non ha affrontato adeguatamente le motivazioni della Corte d’Appello relative al diniego delle attenuanti generiche. Tale diniego era stato giustificato sulla base del “manifestamente elevato grado della colpa”, un parametro che il ricorso non ha contestato in modo specifico.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
A norma dell’articolo 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
LÌ-f/
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, con la quale è stato concesso il beneficio della non menzione in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari che lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. (in Guspini il 10/11/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione];
che, in particolare, difetta il confronto con le argomentazioni esposte dal giudice quanto al diniego delle generiche, giustificato alla stregua del manifestamente elevato grado della colpa e, dunque, di un parametro espressamente previsto dall’art. 133, cod. pen., cosicché non può ritenersi che la decisione sia frutto di arbitrio, bensì di motivata discrezionalità su elementi di mero fatto, estranei al giudizio di legittimità (sulla natura del relativo giudizio di fatto – vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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