Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi che non rispettano i requisiti di specificità. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomentazioni già valutate nei gradi precedenti, senza muovere una critica puntuale alla sentenza impugnata, l’esito è quasi sempre un ricorso inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su presunte violazioni di legge (artt. 192 c.p.p., 648 e 62 bis c.p.) e vizi di motivazione della sentenza di secondo grado. In sostanza, il ricorrente contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riproponendo le stesse questioni già sollevate e respinte in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi addotti fossero meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito. La sentenza d’appello, secondo la Corte, era sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente, avendo esaminato in modo approfondito sia il quadro probatorio a carico dell’imputato sia le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto, chiamato a riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta analiticamente con le argomentazioni del giudice di merito, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive, è considerato generico. In questo caso, il ricorso mancava di quella critica specifica e puntuale che è necessaria per superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per un esame nel merito, confermando la solidità della decisione della Corte d’Appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una pena. È indispensabile che l’atto di ricorso sia redatto con rigore tecnico, individuando specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata e argomentando in modo critico e non ripetitivo. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la definitività della condanna, ma anche l’onere economico del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ripresentare in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, se le argomentazioni sono riproposte in modo generico e ripetitivo. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica, analitica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché esse siano errate in diritto o viziate logicamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso – con i quali si deducono vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 648, 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata per quanto riguarda il compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 4 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente