Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici o ripetitivi. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sull’importanza della specificità e della novità degli argomenti difensivi nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Truffa
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro difesa si concentrava su un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo l’affermazione della loro responsabilità. In particolare, contestavano la sussistenza degli ‘artifici e raggiri’, elementi essenziali per configurare il delitto di truffa.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi congiunti e li ha dichiarati entrambi inammissibili, sebbene per ragioni parzialmente diverse, evidenziando due distinti vizi procedurali che ogni difensore dovrebbe conoscere.
La Genericità dei Motivi: Una Critica Solo Apparente
Per uno dei ricorrenti, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte di merito nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. Il ricorso, secondo la Corte, ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la decisione di secondo grado. Di conseguenza, i motivi sono stati considerati non specifici, ma soltanto apparenti, rendendo il ricorso inammissibile.
L’Importanza di Sollevare le Questioni in Appello
Per la posizione del secondo ricorrente, la Cassazione ha sottolineato un altro errore procedurale fatale. Le doglianze relative alla sua responsabilità per i reati ascritti erano state sollevate per la prima volta in sede di legittimità. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a pena di inammissibilità. Non avendo sollevato tali critiche nel precedente grado di giudizio, il ricorrente si è visto precludere la possibilità di discuterle davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese già vagliate. Esso deve individuare con precisione i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice d’appello. La mancanza di questa specificità trasforma l’impugnazione in uno strumento meramente dilatorio. Allo stesso modo, il principio della devoluzione impone che il perimetro del giudizio di legittimità sia definito dalle questioni sollevate in appello, per garantire un corretto svolgimento dei gradi di giudizio ed evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la prassi legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione davanti alla Cassazione sia redatto con estrema cura. I motivi devono essere nuovi, o quantomeno devono criticare specificamente il ragionamento della Corte d’Appello, mostrando perché le sue conclusioni siano errate in diritto o viziate nella motivazione. Inoltre, è fondamentale che tutte le possibili censure alla sentenza di primo grado siano formulate nell’atto di appello, per non perdere la possibilità di farle valere in futuro. La conseguenza dell’inammissibilità, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere in modo acritico (‘pedissequa reiterazione’) gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile presentare in Cassazione motivi non sollevati in appello?
No, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito dedurre in Cassazione questioni o motivi che non siano stati specificamente proposti nell’atto di appello. La violazione di questa regola comporta l’inammissibilità del ricorso per quella parte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/12/1977 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/09/1997
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME proposti cori un unico atto; osservato che l’unico motivo oggetto del ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., lamentando in particolare l’insussistenza degli artifici e dei raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto altresì, per ciò che concerne la posizione del Berlino, le doglianze genericamente esposte in punto di responsabilità per i reati ascritti non sono consentite poiché, non sono state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.